Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2023, n. 00094

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2023, n. 00094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00094
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO GE RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità nel resto adito il difensore _

RITENUTO IN FATTO

1. NA IA IO ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro, in data 16 aprile 2021, ha confermato (salvo che per il trattamento sanzionatorio) la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Polla, in data 3 ottobre 2019, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili per avere omesso di custodire il proprio cane (pastore maremmano), in modo da non impedire che lo stesso cane aggredisse IA CA, morsicandola a una gamba e così provocando ai suoi danni lesioni personali giudicate guaribili in 6 giorni;
reato commesso in Polla il 4 luglio 2014. 2. Il ricorso, in calce al quale vi é procura speciale del IO con rinuncia alla prescrizione, si articola in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in un giudizio di condanna alla base del quale vi sono unicamente la querela e la deposizione resa a dibattimento dalla persona offesa costituitasi parte civile.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge, ancora in riferimento al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a fronte del quale il giudice dell'appello conferma la responsabilità dell'imputato applicando il principio del "più probabile che non".

2.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta violazione

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