Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2018, n. 15742
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 6755-2015 proposto da: P G, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G.
MAZZINI
6, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato F P giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G G, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato A M giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A G per delega non scritta;
udito l'Avvocato M Z per delega;N. 6755/15 R.G.
FATTI DI CA
Con sentenza del 13.3.2006, il Tribunale di Rieti accolse le domande proposte dagli avv.ti G e F P nei confronti di G G, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di C 20.000,00 in favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento danni da diffamazione e compensando integralmente le spese di lite. Ciò a causa di alcune affermazioni offensive e lesive dell'onore e della reputazione dei predetti legali, rese dal G, amministratore del Condominio "Belvedere Tre Faggi", di Terminillo, di cui essi attori curavano gli interessi in molteplici controversie ed anche in via stragiudiziale. Proposto gravame in via principale dal G e incidentalmente dagli avv.ti G e F P, la Corte d'appello di Roma li accolse parzialmente entrambi, condannando il primo al pagamento della minor somma di C 5.000,00 attualizzati in favore di ciascuno degli appellati, nonché al pagamento di metà delle spese di lite di entrambi di gradi del giudizio. G e F P ricorrono ora per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso G G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione artt. 2043 c.c. - 2059 c.c. - ART. 360 n. 3 cpc". La Corte d'appello, riducendo il quantum condannatorio, ha escluso la rilevanza a fini risarcitori dell'episodio relativo all'incontro del G col fotografo M M (nel corso del quale il primo, dopo aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, si sarebbe lamentato col N. 6755/15 R.G. secondo dell'operato degli avv.ti Pio, dicendo che erano dei delinquenti e dei professionisti incapaci e che l'avrebbero pagata cara), evidenziando la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione nelle affermazioni propalate nell'occasione dallo stesso G, e ciò per l'assenza di comunicazione a più persone, perché dette affermazioni erano state riferite al solo M. Al riguardo, rilevano i ricorrenti che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiace al criterio di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., a prescindere dalla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo comunque consentito ledere la reputazione professionale di essi ricorrenti. 1.2 - Con il secondo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione art.2043 c.c. - 2059 c.c. - ART. 595 C.P. - ART. 360 n. 3 cpc". La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'episodio di cui al motivo precedente sia avvenuto alla presenza dei danneggiati e nel loro studio. In realtà, esso è avvenuto nello studio fotografico di M M, e quindi in un pubblico esercizio;
all'esito, lo stesso M si recò presso lo studio professionale degli avv.ti Pio, riferendo loro l'episodio. Pertanto, le affermazioni del G erano destinate ad essere percepite da più persone e comunque, essendo poi giunte a conoscenza anche di una collega di studio di essi ricorrenti (avv. N G), s'era determinata la comunicazione a più persone. 1.3 - Con il terzo motivo, si lamenta "violazione art. 2043 c.c. - art. 2059 c.c. - Art. 595 C.P. - Art. 360 n. 3 cpc - Omesso esame e pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, Art. 360 n. 5 cpc". La Corte avrebbe omesso di considerare il contenuto diffamatorio di tre lettere, N. 6755/15 R.G. questione peraltro oggetto dell'appello incidentale proposto dagli stessi avv.ti Pio. Dette lettere, infatti, erano state portate a conoscenza dei 105 condomini del Condominio "Residence Belvedere Tre Faggi" nel corso dell'assemblea del 3.12.2000, come confermato dai testi N G, V S e P P. Si è poi omesso di considerare il comportamento denigratorio ed offensivo tenuto dal G dinanzi al Tribunale di Rieti all'udienza del 1.6.1998, allorquando egli si presentò, quale amministratore del Condominio, in compagnia di un sedicente avvocato, così provocando un rinvio ex art. 309 c.p.c. in assenza di essi ricorrenti, allora procuratori costituiti del Condominio stesso. 1.4 - Con il quarto motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione art. 1226
MAZZINI
6, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato F P giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G G, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato A M giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A G per delega non scritta;
udito l'Avvocato M Z per delega;N. 6755/15 R.G.
FATTI DI CA
Con sentenza del 13.3.2006, il Tribunale di Rieti accolse le domande proposte dagli avv.ti G e F P nei confronti di G G, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di C 20.000,00 in favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento danni da diffamazione e compensando integralmente le spese di lite. Ciò a causa di alcune affermazioni offensive e lesive dell'onore e della reputazione dei predetti legali, rese dal G, amministratore del Condominio "Belvedere Tre Faggi", di Terminillo, di cui essi attori curavano gli interessi in molteplici controversie ed anche in via stragiudiziale. Proposto gravame in via principale dal G e incidentalmente dagli avv.ti G e F P, la Corte d'appello di Roma li accolse parzialmente entrambi, condannando il primo al pagamento della minor somma di C 5.000,00 attualizzati in favore di ciascuno degli appellati, nonché al pagamento di metà delle spese di lite di entrambi di gradi del giudizio. G e F P ricorrono ora per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso G G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione artt. 2043 c.c. - 2059 c.c. - ART. 360 n. 3 cpc". La Corte d'appello, riducendo il quantum condannatorio, ha escluso la rilevanza a fini risarcitori dell'episodio relativo all'incontro del G col fotografo M M (nel corso del quale il primo, dopo aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, si sarebbe lamentato col N. 6755/15 R.G. secondo dell'operato degli avv.ti Pio, dicendo che erano dei delinquenti e dei professionisti incapaci e che l'avrebbero pagata cara), evidenziando la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione nelle affermazioni propalate nell'occasione dallo stesso G, e ciò per l'assenza di comunicazione a più persone, perché dette affermazioni erano state riferite al solo M. Al riguardo, rilevano i ricorrenti che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiace al criterio di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., a prescindere dalla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo comunque consentito ledere la reputazione professionale di essi ricorrenti. 1.2 - Con il secondo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione art.2043 c.c. - 2059 c.c. - ART. 595 C.P. - ART. 360 n. 3 cpc". La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'episodio di cui al motivo precedente sia avvenuto alla presenza dei danneggiati e nel loro studio. In realtà, esso è avvenuto nello studio fotografico di M M, e quindi in un pubblico esercizio;
all'esito, lo stesso M si recò presso lo studio professionale degli avv.ti Pio, riferendo loro l'episodio. Pertanto, le affermazioni del G erano destinate ad essere percepite da più persone e comunque, essendo poi giunte a conoscenza anche di una collega di studio di essi ricorrenti (avv. N G), s'era determinata la comunicazione a più persone. 1.3 - Con il terzo motivo, si lamenta "violazione art. 2043 c.c. - art. 2059 c.c. - Art. 595 C.P. - Art. 360 n. 3 cpc - Omesso esame e pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, Art. 360 n. 5 cpc". La Corte avrebbe omesso di considerare il contenuto diffamatorio di tre lettere, N. 6755/15 R.G. questione peraltro oggetto dell'appello incidentale proposto dagli stessi avv.ti Pio. Dette lettere, infatti, erano state portate a conoscenza dei 105 condomini del Condominio "Residence Belvedere Tre Faggi" nel corso dell'assemblea del 3.12.2000, come confermato dai testi N G, V S e P P. Si è poi omesso di considerare il comportamento denigratorio ed offensivo tenuto dal G dinanzi al Tribunale di Rieti all'udienza del 1.6.1998, allorquando egli si presentò, quale amministratore del Condominio, in compagnia di un sedicente avvocato, così provocando un rinvio ex art. 309 c.p.c. in assenza di essi ricorrenti, allora procuratori costituiti del Condominio stesso. 1.4 - Con il quarto motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione art. 1226
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