Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/10/2018, n. 26779
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18898 - 2014 R.G. proposto da: MARCIANTE LINA - c.f. MRCLNI49L56G347Z - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato G M ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 69, presso lo studio dell'avvocato G A F. RICORRENTE
contro
CORSENTINO CATERINA - c.f. CRSCRN68D49C286M - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato G C ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Filippo Marchetti, n. 25, presso lo studio dell'avvocato M V. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo n. 112/2014, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2018 del consigliere dott. L A, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO iH i Con atto notificato il 29.9.1999 C C citava a comparire dinanzi al tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, L M. Esponeva che con scrittura privata in data 18.10.1990 A M le aveva alienato la piena proprietà di un lotto di terreno alla contrada Camarro di Partanna, lotto cui ineriva il diritto alla riscossione del contributo statale per la edificazione - sul medesimo terreno - di un nuovo fabbricato;
che contestualmente alla stipula della scrittura, in pari data, il venditore le aveva rilasciato procura speciale per notar T ai fini della riscossione del contributo e della vendita anche a se stessa del terreno. Esponeva altresì che sul lotto acquistato era stato realizzato un immobile adibito a civile abitazione e che con rogito del 30.3.1995 per notar T in forza della precedente procura aveva fatto luogo alla vendita in suo favore dell'immobile costruito. Esponeva inoltre che L M, assumendosi erede di A M, aveva contestato il diritto di proprietà ad ella attrice spettante sull'immobile edificato. Chiedeva accertarsi e dichiararsi di sua proprietà e l'area alla contrada Camarro di Partanna, già costituente il lotto n. 270 del comparto n. 6, e il fabbricato adibito a civile abitazione che vi era stato costruito. Si costituiva L M. Deduceva che gli atti in forza dei quali parte avversa si assumeva proprietaria, dovevano reputarsi nulli, annullabili o inefficaci in dipendenza, tra l'altro, del decesso del mandante, avvenuto sedici giorni prima della stipula del rogito del 30.3.1995 per notar T;
che dunque la proprietà dell'immobile le spettava in qualità di unica erede di A M. Instava per il rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale chiedeva che si accertasse e dichiarasse il complesso immobiliare di sua proprietà. Con sentenza n. 215/2007 l'adito tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta. Proponeva appello L M. Resisteva C C. Con sentenza n. 112/2014 la corte d'appello di Palermo rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Esplicitava la corte che nessun collegamento negoziale risultava sussistere tra la scrittura privata in data 18.10.1990, che il tribunale aveva dichiarato nulla ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47/1985, e la procura speciale per notar T che in pari data A M aveva rilasciato a C C;
che segnatamente dal tenore degli atti nessun elemento si desumeva nel senso che i negozi fossero stati concepiti e voluti siccome legati da un vincolo di reciproca interdipendenza;
che pertanto il venir meno della scrittura privata non valeva a comportare il venir meno della procura. Esplicitava altresì che il mandato doveva considerarsi in rem propriam, come tale destinato a non estinguersi a seguito della morte del mandante;
che quindi i relativi effetti si erano prodotti nei confronti degli eredi del mandante. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso L M;
ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. C C ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La ricorrente ha depositato memoria. /O- Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1723 cod. civ. e delle norme collegate;
ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che ha errato la corte di merito a disconoscere il collegamento negoziale tra la scrittura privata del 18.10.1990 e la procura speciale in pari data e quindi a disconoscere che la declaratoria di nullità della scrittura non fosse destinata a riverberarsi sulla validità della procura. Deduce segnatamente che nella procura per notar T si fa riferimento al lotto n. 270 del comparto n. 6 come già di proprietà della mandataria C. Deduce conseguentemente che è senza dubbio vero che il mandato rilasciato alla C in data 18.10.1990 è da considerare in rem propriam e dunque destinato come tale ex art. 1723, 2° co., cod. civ. a non estinguersi a seguito della
contro
CORSENTINO CATERINA - c.f. CRSCRN68D49C286M - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato G C ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Filippo Marchetti, n. 25, presso lo studio dell'avvocato M V. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo n. 112/2014, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2018 del consigliere dott. L A, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO iH i Con atto notificato il 29.9.1999 C C citava a comparire dinanzi al tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, L M. Esponeva che con scrittura privata in data 18.10.1990 A M le aveva alienato la piena proprietà di un lotto di terreno alla contrada Camarro di Partanna, lotto cui ineriva il diritto alla riscossione del contributo statale per la edificazione - sul medesimo terreno - di un nuovo fabbricato;
che contestualmente alla stipula della scrittura, in pari data, il venditore le aveva rilasciato procura speciale per notar T ai fini della riscossione del contributo e della vendita anche a se stessa del terreno. Esponeva altresì che sul lotto acquistato era stato realizzato un immobile adibito a civile abitazione e che con rogito del 30.3.1995 per notar T in forza della precedente procura aveva fatto luogo alla vendita in suo favore dell'immobile costruito. Esponeva inoltre che L M, assumendosi erede di A M, aveva contestato il diritto di proprietà ad ella attrice spettante sull'immobile edificato. Chiedeva accertarsi e dichiararsi di sua proprietà e l'area alla contrada Camarro di Partanna, già costituente il lotto n. 270 del comparto n. 6, e il fabbricato adibito a civile abitazione che vi era stato costruito. Si costituiva L M. Deduceva che gli atti in forza dei quali parte avversa si assumeva proprietaria, dovevano reputarsi nulli, annullabili o inefficaci in dipendenza, tra l'altro, del decesso del mandante, avvenuto sedici giorni prima della stipula del rogito del 30.3.1995 per notar T;
che dunque la proprietà dell'immobile le spettava in qualità di unica erede di A M. Instava per il rigetto dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale chiedeva che si accertasse e dichiarasse il complesso immobiliare di sua proprietà. Con sentenza n. 215/2007 l'adito tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta. Proponeva appello L M. Resisteva C C. Con sentenza n. 112/2014 la corte d'appello di Palermo rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Esplicitava la corte che nessun collegamento negoziale risultava sussistere tra la scrittura privata in data 18.10.1990, che il tribunale aveva dichiarato nulla ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47/1985, e la procura speciale per notar T che in pari data A M aveva rilasciato a C C;
che segnatamente dal tenore degli atti nessun elemento si desumeva nel senso che i negozi fossero stati concepiti e voluti siccome legati da un vincolo di reciproca interdipendenza;
che pertanto il venir meno della scrittura privata non valeva a comportare il venir meno della procura. Esplicitava altresì che il mandato doveva considerarsi in rem propriam, come tale destinato a non estinguersi a seguito della morte del mandante;
che quindi i relativi effetti si erano prodotti nei confronti degli eredi del mandante. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso L M;
ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. C C ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La ricorrente ha depositato memoria. /O- Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1723 cod. civ. e delle norme collegate;
ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che ha errato la corte di merito a disconoscere il collegamento negoziale tra la scrittura privata del 18.10.1990 e la procura speciale in pari data e quindi a disconoscere che la declaratoria di nullità della scrittura non fosse destinata a riverberarsi sulla validità della procura. Deduce segnatamente che nella procura per notar T si fa riferimento al lotto n. 270 del comparto n. 6 come già di proprietà della mandataria C. Deduce conseguentemente che è senza dubbio vero che il mandato rilasciato alla C in data 18.10.1990 è da considerare in rem propriam e dunque destinato come tale ex art. 1723, 2° co., cod. civ. a non estinguersi a seguito della
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