Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/06/2020, n. 11238
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6963 - 2019 R.G. proposto da: ROSSI SILVANA - c.f. RSSSVN44A55A291V - CINQUEGRANA ANNA ROSARIA - c.f. CNQNRS65R47G9020 - BOTTANI ALFIERO - c.f. BTTLFR37L14E924I - BORGHINI RITA - c.f. BRGRTI43C70H501M - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell'avvocato G F e dell'avvocato F E A, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTI contro M della G, in persona del ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto dei 17.12.2018/28.1.2019 della corte d'appello di Roma, udita la relazione all'udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2019 del consigliere dott. L A, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. C S, che ha chiesto rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza e dichiararsi la competenza per territorio della corte d'appello di Perugia con ogni conseguente provvedimento, MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 alla corte d'appello di Roma depositato in data 20.7.2018 S R, A R C, A B e R B chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento ex lege "Pinto" definito con decreto del luglio 2017 della corte d'appello di Perugia, innanzi alla quale era stato riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della corte d'appello di Roma inizialmente adita nel luglio del 2009. 2. Con decreto n. 52126/2018 la corte d'appello di Roma, in persona del consigliere designato, dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio della corte d'appello di Perugia.