Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 3150
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Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. LORENZO ORILIA - Presidente - Dott. LINALISA CAVALLINO - Consigliere - Ud. 15/11/2023 – Dott. IO SCARPA - Consigliere - CC Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - R.G.N. 27582/2017 FEDERICO VINCENZO AMEDEO - Consigliere - Rep. Dott. ROLFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27582-2017 proposto da: RN IC FR, RN RI, RN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO POLI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RN SA, elettivamente domiciliata in ROMA al VIALE CORTINA D'AMPEZZO 186, presso lo studio dell'avvocato Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 EL RN e RL LE;
che la rappresentano e difendono, unitamente all'avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
RN AL, RN AT, RN AO, NI MO, RN CO, TI TT, TI LA, TI AR LL, RN IS, PE CA;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva n. 2300/2015 e la sentenza definitiva n. 4285/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositate rispettivamente il 16 marzo 2015 ed il 28 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udite le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA AR DELL'ERBA, che ha il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Roberto Poli per i ricorrenti e l'avvocato Pamela PE per la controricorrente;
Lette le memorie delle parti e le successive osservazioni;
RAGIONI IN FATTO 1. Con citazione del 3 dicembre 1990, NI PE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone, i germani PE VE, IA, IL, RE OL, EN e NI e chiedeva la divisione delle eredità dei loro genitori, Ric. 2017 n. 27582 sez. S2 - ud. 15-11-2023 -2- Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 PE DE e BA NC, deceduti ab intestato il 22 gennaio 1976, il primo, ed il 27 luglio 1989, la seconda. Si costituiva soltanto EN PE e dichiarava di non opporsi alla domanda di divisione, eccependo però nei confronti dell'attore e delle convenute IA, IL, RE OL e NI PE la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna. Nel corso del processo, spiegava intervento volontario DE PE, che a sua volta eccepiva la prescrizione del diritto dell'attore, concludendo per il rigetto della domanda. Con sentenza non definitiva del 18 giugno 1999 n. 512, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Frosinone estrometteva dal giudizio l'interventore volontario;
dichiarava aperta in data 22 gennaio 1976 la successione di PE DE;
dichiarava che l'eredità del medesimo, costituita da un terreno con sovrastante casa per civile abitazione, si era devoluta per 7/21 a favore della moglie BA NC e per i restanti 14/21, in parti uguali, a favore dei figli PE VE e PE EN, essendosi prescritto per gli altri eredi il diritto di accettare l'eredità;
dichiarava aperta in data 27 luglio 1989 la successione di BA NC;
dichiarava che l'eredità della medesima, costituita dalla titolarità della quota di 7/21 dell'eredità del marito, si era devoluta a favore di tutti i figli, in ragione di 1/7 ciascuno;
dichiarava, quindi, che la partecipazione di VE e EN PE alla comunione ereditaria, così individuata, era in misura di 8/21 ciascuno, mentre quella degli altri germani era in misura di 1/21 ciascuno. Ric. 2017 n. 27582 sez. S2 - ud. 15-11-2023 -3- Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 Con separata ordinanza era disposta la prosecuzione del processo. Avverso la sentenza proponevano immediato appello PE NI, in via principale, e PE EN, in via incidentale. VE, IL, RE OL e NI PE si costituivano tardivamente, proponendo a loro volta appello incidentale, mentre IA PE rimaneva contumace. Con sentenza del 23 maggio 2002 n. 2012, la Corte d'appello di Roma rigettava i gravami e compensava le spese del grado. Rilevava in particolare, in risposta alle critiche sollevate dall'appellante NI PE con riguardo all'accertata prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna: a) che il predetto non era legittimato a chiedere la riforma della decisione del primo giudice con riguardo alle statuizioni relative alle sorelle IA, IL, RE OL e NI;
b) che alcuna confessione di fatti sfavorevoli a EN PE era ravvisabile nell'istanza diretta alla direzione generale del catasto, redatta a suo nome e non anche da lui sottoscritta;
c) che la denuncia di successione, atto non implicante la volontà di accettare l'eredità, era stata redatta e sottoscritta solo da BA NC;
d) che il possesso esclusivo di una camera e di un bagno della casa paterna, dichiarato da PE NI in sede di interrogatorio libero, non era indice della volontà di accettare l'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. e, in ogni caso, non aveva rilievo, ai sensi dell'art. 485 c.c.;
e) che, aderendo alla domanda di divisione, PE VE e EN, contro il cui diritto Ric. 2017 n. 27582 sez. S2 - ud. 15-11-2023 -4- Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 d'accettare l'eredità non era stata sollevata eccezione, avevano realizzato un'accettazione tacita della stessa eredità;
g) che la diversità delle situazioni, riferite alle parti con riguardo alla qualità di eredi dei genitori, conseguiva non già all'adozione di criteri diversi, bensì al dato obiettivo del decorso del tempo previsto per la prescrizione del diritto di accettarne l'eredità. Per la cassazione di tale sentenza, NI PE ha proposto ricorso in forza di cinque motivi. Questa Corte con la sentenza n. 4223 del 23 febbraio 2007 ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza di appello. Nelle more il Tribunale di Frosinone con la sentenza definitiva n. 887/2005 disponeva la divisione dei beni conformemente a quanto statuito nella prima sentenza non definitiva. La sentenza era fatta oggetto di appello da PE EN che concludeva per la sua riforma chiedendo il riconoscimento delle somme dovute a titolo di miglioramenti, accrescimenti ed addizioni. Si costitutiva PE US quale erede di PE NI che in via incidentale lamentava l'erroneità della sentenza che aveva diviso secondo le quote oggetto della pronuncia poi annullata dalla Corte di Cassazione. US PE si costituiva in giudizio anche quale erede della defunta PE VE. Nel frattempo, era riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il giudizio di rinvio, giudizio, poi coltivato da PE DE, RI ed NI (meglio definito NI jr. per distinguerlo dall'omonimo zio), che concludevano per il rigetto del gravame. Ric. 2017 n. 27582 sez. S2 - ud. 15-11-2023 -5- Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 Riuniti i giudizi, si costituiva ex art. 111 c.p.c. PE NI jr. in proprio e quale erede del padre deceduto, evidenziando che nelle more del giudizio i fratelli DE e RI avevano donato in suo favore le quote di loro spettanza sull'eredità paterna e che analoga donazione avevano fatto anche le zie IA e NI, con il riconoscimento che sul fabbricato caduto in successione erano state eseguite opere di miglioria e di ampliamento a cura e spese del defunto padre PE EN. Con sentenza non definitiva n. 2300 del 13 aprile 2015, la Corte distrettuale dichiarava che i beni dell'eredità paterna si erano devoluti per la quota di 3/9 in favore della moglie e per i restanti 6/9 in favore dei figli NI, EN e VE;
che l'eredità di NC BA si era devoluta in pari quota in favore dei sette figli, e rimetteva la causa in istruttoria per le operazioni divisionali. La sentenza ricordava che la Corte di Cassazione aveva reputato fondate le censure di PE NI, e che la relativa decisione, avente carattere definitivo e vincolante, imponeva di ritenere accertato che NI avesse il possesso dei beni ereditari e che, quindi, allo scadere del termine per la redazione dell'inventario ex art. 485 c.c., era divenuto a sua volta erede del padre, essendo perciò infondata l'eccezione di prescrizione. Viceversa, per le sorelle IA, NI, IL e RE OL restava definitivamente accertata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna. Ric. 2017 n. 27582 sez. S2 - ud. 15-11-2023 -6- Numero registro generale 27582/2017 Numero sezionale 283/2024 Numero di raccolta generale 3150/2024 Data pubblicazione 02/02/2024 In virtù di tale statuizione risultava quindi travolta la sentenza definitiva del Tribunale, che non aveva incluso anche NI tra gli eredi del padre, e si imponeva quindi la predisposizione di un nuovo progetto di divisione, conforme alle quote spettanti ai coeredi. All'esito dell'istruttoria la stessa Corte d'Appello, con la sentenza definitiva n. 4285 del 28 giugno 2017, dopo aver dato atto della necessità di dover predisporre una quota spettante a PE VE, impregiudicata l'individuazione di chi ne fosse effettivamente erede (trattandosi di controversia separatamente proposta), rigettava la richiesta di PE EN di riconoscimento di un'indennità per le migliorie apportate al bene, in assenza di un'inequivoca prova dei lavori eseguiti e della relativa spesa. Aggiungeva che alcun'utilità rivestivano sia la prova testimoniale raccolta sia le dichiarazioni, non aventi carattere confessorio, rese dalle sorelle dell'appellante. Inoltre, poiché si trattava di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, era dubbia la stessa configurabilità della loro qualificazione in termini di migliorie. Andava poi rigettato anche il motivo di appello