Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2014, n. 22146
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Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. V P - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. B U - Consigliere -
Dott. A R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso 129/2013 proposto da:
MOLINARO PAOLO C.F. MLNPLA67R01E773D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato M C L, rappresentato e difeso dall'avvocato V O, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRICOLA SAMBUCINA P.I. 03329110583, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato P D R, rappresentata e difesa dall'avvocato DE S S, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1247/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/12/2011 R.G.N. 1666/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. P V;
udito l'Avvocato DE S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F M, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 19 dicembre 2011, in riforma della pronuncia di accoglimento di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M Paolo nei confronti dell'Azienda Agricola Sambucina, volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive relative al rapporto di lavoro svoltosi dal maggio 1985 all'agosto 1998 in forza di plurimi contratti a termine, rapporto che, secondo il ricorrente, era consistito in un unico rapporto continuativo a tempo indeterminato. Ha osservato la Corte di merito che, dal tenore del ricorso introduttivo, era da ritenere che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa solo nei periodi risultanti dai contratti a termine e non già in via continuativa;
che tale circostanza era confermata dal fatto che il lavoratore, nei periodi non lavorati, aveva percepito l'indennità di disoccupazione;
che le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche, non avevano confermato la sussistenza di un rapporto senza soluzione di continuità;
che, trattandosi di rapporti a tempo determinato, la prescrizione operava in relazione ai singoli rapporti, con la conseguenza che dovevano ritenersi prescritte le differenze retributive reclamate con riguardo agli anni dal 1985 al maggio 1995;
che, con riguardo al periodo successivo, le retribuzioni corrisposte al lavoratore quale operaio comune erano conformi, nei tratti fondamentali, al trattamento retributivo contemplato dalla contrattazione collettiva che il datore di lavoro risultava avere applicato, e comunque erano commisurate alla qualità e quantità del lavoro svolto;
che il lavoro straordinario non risultava provato.
Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi. L'azienda agricola resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce che nel ricorso introduttivo erano state reclamate le differenze retributive con riguardo all'intero periodo di svolgimento del rapporto, senza soluzione di continuità, così come nei conteggi allegati al ricorso era stato considerato l'intero periodo. Era dunque errata l'affermazione della Corte di merito secondo cui nel ricorso si fosse fatto riferimento ai periodi di effettiva assunzione con contratti a termine.
D'altra parte, aggiunge il ricorrente, il datore di lavoro non aveva contestato l'ininterrotta prestazione di lavoro, limitandosi, ad eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti, in ragione dell'applicabilità del regime di stabilità reale, implicitamente confermando la sussistenza di un rapporto continuativo. Solo in appello, per la prima volta, il datore di lavoro aveva dedotto l'esistenza di una pluralità di