Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2021, n. 42689
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BR AL nato a [...]( JUGOSLAVIA) il 10/04/1981 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sulla domanda proposta da LE IC, tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, emessa a suo carico dal Tribunale di Piacenza il 3 maggio 2001, irrevocabile il 22 ottobre 2001, rigettava tale richiesta.
1.1. La condannata aveva contestato il passaggio in giudicato della sentenza, sostenendo che l'esecutività della stessa era stata erroneamente dichiarata a causa del fatto che la notifica dell'estratto contumaciale (e prima ancora di tutti gli atti processuali) era stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mani del difensore di ufficio, anziché con il rito degli irreperibili, in violazione "(delle) più elementari regole della logica e della civiltà giuridica ed in particolar modo (delle) disposizioni dell'art. 117 Cost. e 6 CEDU perché l'indicazione (nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio) degli articoli di legge violati (artt. 624, 625 cod. pen.), lungi dal contenere una puntuale descrizione dei fatti contestati, non avrebbe consentito di ritenere integrata quella debita informazione che, ove assolta, può far desumere, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, che l'imputato si sia volontariamente disinteressato al procedimento penale a suo carico".
1.2. Rilevava il giudice predetto il corretto compimento della notificazione dell'estratto contumaciale, validamente e ritualmente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio, dal momento che l'indagata, invitata a dichiarare o eleggere domicilio all'atto della sua identificazione, non vi aveva provveduto. Osservava, inoltre, che non residuavano dubbi in ordine all'effettiva conoscenza, da parte della ricorrente, del procedimento definito con l'indicata sentenza, giacché, a prescindere dalla mancata indicazione del nominativo del difensore di ufficio nel verbale di identificazione/elezione di domicilio, il personale di p.g., intervenuto nell'immediatezza del fatto, aveva proceduto alla perquisizione e al sequestro della refurtiva, rinvenuta ancora in suo possesso.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata per il tramite del difensore, il quale ha lamentato "insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento del motivo di ricorso".Dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio, redatto dal personale di p.g., emerge che LE IC si era riservata la nomina del difensore fiduciario e aveva rifiutato di eleggere (recte, dichiarare) domicilio perché senza fissa dimora. Quello stesso verbale, però, non recava l'indicazione del nome del difensore di ufficio presso il quale sarebbe stata eseguita la notificazione degli atti, così rendendo impossibile all'allora indagata "comprendere a chi ella dovesse rivolgersi per avere contezza delle accuse mosse a suo carico, dell'andamento del procedimento penale scaturito dalla notizia di reato comunicata in quella occasione o del celebrando giudizio". In assenza di una contestuale designazione del difensore di ufficio o della successiva comunicazione del difensore designato, era, dunque, da ritenersi irritualmente eseguita la notifica dell'estratto contumaciale (e di tutti gli atti processuali precedenti);
donde il difetto di conoscenza legale, prima ancora che reale, del procedimento e del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
1. La consultazione degli atti del fascicolo, cui questa Corte è abilitata per la natura delle questioni