Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 33410

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 33410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33410
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

10/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14425/2018 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall’Avvocato F N, dell’Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania -ricorrente-

contro

CONSORZIO GENERALE RICOSTRUZIONE CO.GE.RI., elettivamente domiciliato in

ROMA VIA LIMA

7, presso lo studio dell’avvocato I P (NNCPQL43R26I234C) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4593/2017depositata il 09/11/2017 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott.ssa C P;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.A C, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 8688/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla Regione Campania di pagare al Consorzio Co.Ge.Ri. la somma di Euro 863.012,07, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli -Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari. La Regione si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta.

2. Con sentenza n. 4593/17 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'Anas dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria.

3. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla Regione, confermando la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva. Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poich il D.P.C.M.21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti. La Corte d’appello ha, infine,ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della Regione Campania in base al disposto delD.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato delD.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3. Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il Consorzio e l’Anas, ovvero tra l’Anas e i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della Regione Campania dal Consorzio non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano, in sostanza , un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto.

4. Avverso la predetta sentenza, la Regione Campania (di seguito per brevità Regione)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dalConsorzio Co.ge.ri. (di seguito per brevità Consorzio).

5. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15 . La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: « Fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi c.c., in riferimento all'interpretazione dell’art.101 D.Lgs. n. 112 del 1998, dell’art.3 D.P.C.M . 21 febbraio 2000, come modificato dal D.P.C.M.21 settembre 2001 (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ». La ricorrente lamenta, con articolate argomentazioni, l'erroneità dell'interpretazione d el D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, poiché difforme da quanto consentito dal tenore letterale della norma. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" r ende evidente la continuazionesenza mutamento o interruzione del la competenza e delcarico in capo al medesimo ente (Anas) del contenzioso, essendo indifferente che detto contenzioso fossestato definito prima o dopo la data del 31-12-2000, oppure dopo la diversa data (17-10-2001) in cui era stato attuato il trasferimento. Rimarca, inoltre, la ricorrente che la dizione della norma è generica e si riferisce a tutti i rapporti non ancora esauriti, e quindi sia il rapporto di debito-credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, poiché l’unico discrimine è rappresentato dall’epoca in cui l’evento (fatto ed atto) è sorto.
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