Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22321
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADAFORA ANTONIO nato a CROTONE il 08/08/1983 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere C R;sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori: l'avv. V G insiste per l'accoglimento del ricorso;l'avv. D A si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2-3 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di A S emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro in relazione ai reati degli artt. 416, commi 1 e 2, e 452-quaterdecies, aggravato dall'art. 416-bis.1, cod. pen. In particolare, S è stato ritenuto essere, insieme al fratello P ed a M D F, C S, classe 1963, C S, classe 1969, D S, classe 1973, D S, classe 1965, S S, classe 1974, P Sacchetta, gravemente indiziato di aver costituito una associazione finalizzata a commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti ed alla commissione di truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale (capo 6 dell'imputazione provvisoria);S è stato ritenuto, inoltre, gravemente indiziato di aver commesso anche il reato-fine dell'aver gestito un traffico organizzato di rifiuti trasportando, e smaltendo, materiale legnoso misto a scarti di segheria e ad altri materiali di risulta provenienti da tagli, sfalci e potature abusive, traffico realizzato anche attraverso la predisposizione di falsa documentazione e false perizie che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrali a biomassa (capo 7 dell'imputazione provvisoria). I fatti sarebbero avvenuti nelle province di Cosenza, Crotone e Brindisi tra il 2014 ed il 2017. Il Tribunale del riesame, operato un preliminare rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare e all'impugnata ordinanza, ha richiamato gli esiti di precedenti indagini di polizia giudiziaria dai quali è emersa l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta operante a Mesoraca, facente capo a M D F. Fra gli interessi del gruppo mafioso vi era anche quello per il settore boschivo e i relativi conferimenti alle centrali in biomassa. Nella ordinanza sono state richiamate come fonti di prova le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, fra i quali, Francesco Oliverio, Adolfo Foggetti, Davide Lamanna, Salvatore Muto, Carmine Venturino, Domenico Pace e Giuseppe Liperoti. Liperoti ha fatto riferimento all'interesse di Ferrazzo, su delega delle cosche di Cutro e Mesoraca, nel settore del trasporto del legname e del successivo conferimento nelle centrali a biomasse. L'interesse di Ferrazzo si manifestava, secondo quanto raccontato dal collaboratore, attraverso il controllo di alcune imprese boschive dalle quali proveniva la legna conferita. Le aziende di Serravalle e di S avrebbero avuto come obiettivo quello di assicurare l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo a disposizione le loro attività in favore di 'ndranghetisti, tra cui Ferrazzo. Il lucro veniva ottenuto attraverso il conferimento in centrale di qualsiasi scarto legnoso dichiarato come chips di legno vergine. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute convergenti sull'interesse delle cosche nel settore boschivo, il ruolo di Ferrazzo e il coinvolgimento degli imprenditori S e Serravalle, e sono state riscontrate dall'accertamento di falsificazioni di documenti relativi al trasporto di materiale legnoso dalla ditta S, e dalle dichiarazioni di Salvatore Riolo, che ha riferito di conferimenti illegali effettuati dalle ditte di Ferrazzo, Serravalle e S, anche attraverso la falsificazione delle bolle e dei documenti di trasporto. L'alterazione della 2 Al documentazione relativa alla quantità e alla provenienza del materiale conferito è emersa anche da intercettazioni Il Tribunale ha, inoltre, argomentato in punto di sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in ordine alla natura di rifiuto dei materiali conferiti dalla ditta del ricorrente in luogo del cippato di legno ricavato secondo le regole che ne prevedono il conferimento nelle centrali a biomassa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la ordinanza cita come prova a carico le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma non si comprende in quale passaggio gli stessi citino A S, perché le dichiarazioni sembrerebbero riguardare sempre il fratello P;la persona informata sui fatti F R, che ha riferito di un cartello di imprese che si accaparrerebbero gli appalti boschivi con finalità illecite, parla del fratello P, mai di A;le conversazioni intercettate in atti di Monteleone Nicola documentano trattative tra questi ed il fratello P;anche il teste R S riferisce solo a carico del fratello P. Inoltre, sotto altro profilo, si evidenzia che non vi è prova che la ditta del ricorrente abbia movimentato rifiuti, perché è la stessa consulenza del pubblico ministero che conclude nel senso che non risulta che negli ultimi anni siano stati movimentati rifiuti, e non c'è, in realtà, un solo documento che attesti che nelle centrali a biomasse siano stati conferiti materiali classificabili come rifiuto insieme a cippato vergine. Le conclusioni del Tribunale sarebbero errate anche nel documentare la vicenda del taglio abusivo in località Macchia, sia perché le evidenze probatorie provano solo la presenza della ditta sui luoghi ma non l'azione di taglio, e poi perché la circostanza che sia stata usata più volte la stessa documentazione per conferire nelle centrali a biomassa non prova l'esistenza di un taglio abusivo da nascondere potendo essere conseguenza anche di un possibile errore di pesatura del taglio regolare. Sotto diverso ed ulteriore profilo, si evidenzia che la corretta ricostruzione della normativa secondaria permette di giungere alla conclusione che è ormai possibile il conferimento in centrale non solo di legno vergine, ma anche di materiale di segheria lavorato, ed in ogni caso la circostanza che a monte il taglio di legname sia illecito di per sé non trasforma il legno in un rifiuto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il ricorrente è detenuto per altra causa sin dal 2018, non può più gestire le società di famiglia che ormai sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Poiché il reato gli viene ascritto solo a titolo di amministratore delle società di famiglia, non si comprende come potrebbe ancora commettere il reato. La difesa dell'indagato ha poi depositato memoria scritta in cui ha ripreso l'argomento sulla contestazione dei gravi indizi di reato a carico del ricorrente ed ha evidenziato che nelle more con separata pronuncia la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la ordinanza del Tribunale del riesame su ricorso di altri coi ndagati .
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