Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/06/2023, n. 25411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/06/2023, n. 25411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25411
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERANI VALTER nato il 06/01/1982 avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere C C;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha applicato a V S, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e riconosciute altresì le attenuanti generiche, la pena complessiva di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro nonché restituzione del cellulare all'avente diritto, per i reati - uniti dalla continuazione - di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta la carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre non erano stati precisati i criteri di determinazione del quantum complessivo della pena concordemente fissata dalle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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