Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2004, n. 8218
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In tema di leasing finanziario - fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere, a tale stregua, convenzionalmente previsto il trasferimento sull'utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, ne' della consegna di una cosa con vizi che la rendano diversa da quella pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all'uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 cod. civ., per cui mentre il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, il creditore (nel caso, l'utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare.(Principio affermato in tema di contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo munito della della carta di circolazione ma non ancora immatricolato, oggetto di successivi sequestro e confisca in quanto ciononostante dal fornitore consegnato e dall'utilizzatore messo in circolazione).
Sul provvedimento
Testo completo
M ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 082 1 8 / 04 LA CORTE SUP to SEZION Aussterfients. obl colente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. A G Presidente R.G.N. 23665/00 - Rel. Consigliere Cron.15859 Dott. P VA Rep. 1947 Consigliere Dott. F SNI Dott. A L Consigliere Ud. 15/12/03 DURANTE - Consigliere Dott. B ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRIMIERI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato A F, difeso dall'avvocato M C, giusta delega in atti; ricorrente contro UMBRIA MARCHE DEL LEASING SRL IN ISTITUTO LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott. G L, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato 2003 L F, difeso dall'avvocato G G, 2415 giusta delega in atti; -1- controricorrente - nonchè contro SPORT CARS SRL; - intimato avverso la sentenza n. 207/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile emessa il 11/5/2000, depositata il 05/07/00;RG.303/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA; udito l'Avvocato A F ( per delega Avv. Marco Cassiani ); udito l'Avvocato G G; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V E SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Istituto Umbria Marche Leasing S.p.A. (di qui in 1. poi l'Istituto) otteneva dal presidente del tribunale di Perugia il decreto 3.9.1984 col quale si ingiungeva a Pietro S di : consegnare l'autovettura Mercedes 190 D targata 853-Z-9557 e di pagare la somma di L. 4.595.792 con interessi e spese. Ragione della domanda la risoluzione del contratto di leasing tra le parti, provocata dall'Istituto, che aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 11 del contratto, dopo che lo S aveva mancato di pagare cinque rate del canone. 2. - Pietro S proponeva opposizione con la citazione notificata il 12.10.1984. Esponeva i seguenti elementi di fatto. Il contratto di leasing era stato sottoscritto il 27.1.1984. L'autovettura era stata fornita dalla società Sport Cars s.n.c. di Boccia Giuseppe e C. (di qui in poi la Sport Cars). La vettura, importata dalla Germania, secondo gli impegni assunti da concedente e fornitore, prima della consegna avrebbe dovuto essere sottoposta a collaudo ed immatricolata, ma questo non era avvenuto. Il veicolo gli era stato consegnato bensì munito di carta di circolazione, ma senza che fosse stato immatricolato. Il 20.2.1984 la polizia stradale gli aveva contestato la 58 e 66 C.d.S. e sequestrato il contravvenzione agli artt. 3 veicolo, di cui poi la prefettura di Ancona aveva anche disposto la confisca. L'opponente da un lato chiedeva che le domande proposte in suo confronto fossero rigettate, perché inadempiente era la società di riconvenzionale, per leasing, dall'altro proponeva una domanda - l'adempimento o la risoluzione del contratto. L'Istituto si costituiva in giudizio e dal canto suo svolgeva questi argomenti. La consegna doveva essere fatta dal fornitore. eseguirla se non dopo avereQuesti s'era obbligato a non verificato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto tra le quali era l'avvenuta immatricolazione del veicolo;10 S però aveva voluto ritirarlo e 10 aveva poi messo in circolazione, sebbene fosse consapevole del fatto che il veicolo non era stato ancora immatricolato a causa del ritardo delle operazioni di collaudo, prodotto da uno sciopero del personale. La parte chiedeva perciò che l'opposizione fosse rigettata e, per il avesse potuto restituire il veicolo, che caso che non lo S fosse condannato a pagare l'intero ammontare dei canoni con i relativi oneri;chiedeva anche che fosse ordinata od autorizzata la chiamata in causa del fornitore. Il giudice istruttore ordinava la chiamata in causa della Sport Cars, cosa cui provvedeva lo S. La Sport Cars restava contumace. 4 veniva istruita, oltre che mediante il deposito diLa causa documenti, con il deferimento dell'interrogatorio formale alla chiamata in causa e l'interrogatorio di testimoni chiesto da S. 3. Il tribunale di Perugia, con sentenza 30.9.1994, ha rigettato - opposizione e domanda riconvenzionale ed ha condannato S a pagare la somma di 17 milioni di lire con gli interessi. La decisione è stata impugnata da S in confronto di ambedue le altre parti ed è stata confermata dalla corte d'appello con sentenza del 5.7.2000. 4. - Pietro S ne ha chiesto la cassazione. Ha resistito l'Istituto, non la Sport Cars. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene sette motivi. - La corte d'appello, che pure ha esaminato l'impugnazione nel 2. - merito, ha prima detto fondate le eccezioni che erano state sollevate dalla società di leasing a proposito della nullità dell'appello. I primi tre motivi riguardano questo capo della decisione. La corte d'appello si è espressa così: Le eccezioni di rito dall'Istituto appellato appaiono fondate;anche a voler svolte - considerare la data indicata nell'atto di citazione in appello "08.02.1985" anteriore a quella della data di notifica dello stesso atto introduttivo, il 18 settembre 1985, frutto di un mero errore materiale facilmente rilevabile dovendosi intendere "08.02.1986" successiva a quella della notificazione dell'atto 5 introduttivo, non appare superabile il rilievo della mancata sottoscrizione dello stesso atto da parte del difensore domiciliatario Avv. Mario C, mancata sottoscrizione non . surrogata né surrogabile da fatto equipollente: mancanza che determina l'inesistenza dell'atto a norma degli artt. 163 n. 7 e 125 cpc e che non può ritenersi sanata dalla modifica alla legge professionale forense con legge 24.2.1997 27 ad efficacia non n. retroattiva e intervenuta quando l'eccezione di nullità era stata già sollevata>. Il periodo appena riportato mostra che la corte d'appello, delle eccezioni opposte dall'Istituto, ha ritenuto fondata non quella di nullità della citazione di appello per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione, ma l'eccezione di nullità della citazione per essere stata sottoscritta solo da un avvocato abilitato all'esercizio della professione in altro distretto. Manca dunque la decisione contro cui è rivolto il primo motivo del ricorso, nel formulare il quale il ricorrente è mosso invece dalla interpretazione contraria. Il secondo e terzo motivo del ricorso, che si rivolgono essi sì contro la effettiva ragione della decisione, ne indicano il vizio nella violazione di norme sul procedimento e di norme di diritto (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 163, 164 e 156, terzo comma, dello stesso codice;art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla L. 24 febbraio 1997, n. 27 ed agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.). 6 La tesi sostenuta dal ricorrente è in sintesi questa. La firma dell'Avv. C mancava sulla copia della citazione d'appello e non sull'originale, dove la firma esisteva, in calce all'atto, oltre che in calce alla certificazione di sottoscrizione della procura: in un caso diautenticità della questo tipo la citazione non è nulla, quante volte, com'era nella fattispecie, dalla copia notificata si desume la prova della forma dell'originale. Peraltro, la copia come l'originale presentavano la doppia firma di un secondo avvocato: questi era bensì iscritto in altro distretto, ma, con l'entrata in vigore della legge 27 del 1997, il limite dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale al solo distretto d'iscrizione era venuta meno e perciò l'appello, pur notificato il 18.9.1995, era affatto valido. Quest'ultimo aspetto della tesi svolta dal ricorrente fondato in base a quanto è stato disposto con l'art. 8 della L. 16 dicembre 1999, n. 479. La norma richiamata ha infatti stabilito che sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al territoriali previsti relativo albo, in violazione dei limiti dall'art. 5 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con modif. nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L. 24 febbraio 1997, n. 27. Tale è il caso, perché l'appello era stato notificato il quando la legge 27 del 1997 è entrata in vigore, il18.9.1995 e, giudizio era ancora in corso (e tuttora lo è). 7 Si può dunque soprassedere all'esame dell'altro aspetto dei due motivi e passare a considerare i motivi rivolti contro la decisione resa dai giudici di secondo grado sul merito della . impugnazione. 3. - La corte d'appello, al riguardo, nel confermare la decisione di rigetto pronunciata dal tribunale, ha svolto gli argomenti che seguono. La società di leasing aveva assolto alla propria obbligazione, che nel contratto di leasing finanziario consiste nel mettere a disposizione del cliente i mezzi finanziari necessari ad ottenere al cliente il godimento del bene che lo stesso cliente ha scelto presso il fornitore: infatti, 1'Istituto aveva pagato il prezzo del veicolo alla Sport Cars ed il veicolo era stato da quella consegnato allo S. Come chiaramente si desumeva dalle clausole del contratto stipulato tra le parti, tutti gli altri adempimenti collaudo, immatricolazione e fornitura della documentazione necessaria alla - incombevano alla Sport Cars e un inadempimento di circolazione questa ai suoi obblighi non si prestava ad essere opposto dallo S all'Istituto per sottrarsi al pagamento delle rate di rimborso delle somme oggetto del finanziamento. Né si poteva imputare a colpa dell'Istituto il fatto che la vettura fosse poi stata sequestrata e confiscata, perché 10 S non avrebbe dovuto mettere il veicolo in circolazione prima d'avere ottenuto i documenti necessari. 8 Invece, le conseguenze che potessero essere considerate avere avuto causa nel comportamento tenuto dalla Sport Cars in sede di consegna del veicolo avrebbero potuto essere azionate in confronto di questa, ma lo S aveva omesso di svolgere in suo • confronto qualsiasi domanda, sebbene l'avesse chiamata in causa. 4. La prima critica che il ricorrente formula a proposito della decisione appena riassunta è quella di difetto di motivazione, sotto l'aspetto della contraddittorietà tra decisione sul merito della impugnazione e ritenuta nullità dell'appello (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). Il motivo non è fondato. La corte, nella sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178, ha già avuto occasione di affermare, riprendendo un principio di diritto affermato in precedenti decisioni (Cass. 28 febbraio 1990 n. 1544 e 6 giugno 1972 n. 1743) che il tipo di contraddizione rilevato dal ricorrente sussiste se la decisione della causa in base alla questione pregiudiziale non farebbe venire meno la possibilità di riproporre la domanda: in questo caso, infatti, le due statuizioni si presentano in conflitto tra loro sul piano degli effetti che producono, in quanto la prima consentirebbe alla parte di riproporre la domanda, ciò che la seconda preclude, sicché il modo in cui la decisione si presenta nel suo complesso formulata impedisce alla stessa di assolvere alla sua funzione, perché, passata in cosa giudicata formale, non sarebbe possibile stabilire quali effetti abbia prodotto in ordine al diritto dedotto in giudizio. 9 La corte nell'occasione da ultimo indicata osservò, però, che il contrasto tra le ragioni del decidere, sulla questione pregiudiziale e su quella di merito, non si configura e la seconda . ragione assolve ad una funzione di rincalzo rispetto alla prima, quando il risultato prodotto è il medesimo. Ora, è appunto questo il caso di una sentenza che decide la causa prima dichiarando inammissibile l'appello proposto contro una sentenza di rigetto e poi lo esamina nel merito respingendolo: dalle due ragioni del decidere deriva lo stesso effetto, se la sentenza interviene dopo che è scaduto il termine per riproporre un appello ammissibile, perché in ambedue i casi si forma sul diritto oggetto della domanda un accertamento negativo coperto da giudicato. Questo, nel caso in esame, vale anche riguardo al punto, su cui si tornerà, dell'avere ○ no il ricorrente S proposto domande contro la Sport Cars, cosa che era stata negata dal giudice di primo grado ed ha tornato ad esserlo da quello di appello: né la decisione di inammissibilità dell'appello né quella di rigetto precluderebbero alla parte di proporre la domanda in un diverso giudizio. 5. - Il quinto motivo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 dello stesso codice). Contiene una prima critica. Essa si appunta sul fatto che, come già il tribunale, la corte d'appello avrebbe riconosciuto all'Istituto la legittimazione alla 10 domanda di risoluzione del contratto di leasing in base alla prova dell'avvenuto acquisto del veicolo da parte sua, circostanza in ordine alla quale la sola prova data era invece consistita nella fotocopia di una fattura consegnatale dalla Sport Cars. Si tratta di critica che non ha fondamento. E' pacifico che il segmento contrattuale dell'operazione di leasing che attiene al suo finanziamento era intervenuto tra l'Istituto e lo S attuale ricorrente. Rispetto alla domanda intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di leasing, all'Istituto incombeva l'onere di provare versato al fornitore, la Sport Cars, la somma per cui aveva d'aver concesso il finanziamento allo S, ottenendogli la consegna della vettura. E gli elementi presi in considerazione dalla corte d'appello erano idonei a darne la prova. Che l'Istituto avesse poi acquistato o no la proprietà del veicolo era circostanza non influente ai fini della decisione della causa, in quanto lo S aveva mancato di far luogo alla restituzione rateale del finanziamento non perché l'Istituto non avesse dato la prova d'avere versato al fornitore la somma corrispondente al finanziamento concesso né perché lo stesso Istituto non s'era posto nelle condizioni di consentirgli, alla scadenza del contratto, l'acquisto del veicolo, ma perché il veicolo, secondo il suo assunto, gli era stato consegnato privo dei documenti necessari per poterne fare uso. 11 6. La seconda critica svolta nel quinto motivo e quella svolta nel sesto (con il quale pure si chiede la cassazione della sentenza per il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) si incentrano sulla interpretazione della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di leasing oltre che nella mancata presa in considerazione delle prove assunte nel corso del giudizio e attengono al problema se la consegna del veicolo da parte del fornitore sia avvenuta in modo corrispondente a quanto previsto dal contratto di leasing ed in modo da far emergere od escludere un inadempimento dell'Istituto agli obblighi al riguardo previsti dal contratto a suo carico. Il settimo motivo, invece, riguarda la posizione del fornitore e la cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice). Il ricorrente vi sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d'appello, egli aveva rivolto una espressa domanda anche contro il fornitore, la Sport Cars. 6.1. - L'ultimo motivo di ricorso non ha fondamento. Invero, una domanda contro la Sport Cars è stata proposta con l'atto di appello, ma l'art. 345 cod. proc. civ., anche nel testo in vigore prima della legge 353 del 1990, disponeva che non si potessero proporre in appello domande che non fossero state proposte in primo grado: se lo fossero state avrebbero dovuto essere rigettate, ovverosia dichiarate inammissibili, anche di ufficio. 12 La corte d'appello, perciò, potrebbe essere incorsa nel vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., solo se la domanda fosse stata proposta già in primo grado. Dal diretto esame dell'atto di chiamata in causa della Sport Cars risulta però che, come nell'atto di opposizione a decreto d'ingiunzione riportato in quello di chiamata in causa, così in questo secondo atto nessuna domanda venne formulata contro la Sport Cars, che venne solo invitata a partecipare al giudizio in adempimento della ordinanza che ne aveva disposto la chiamata, per prendervi le conclusioni che avesse ritenuto necessarie per la tutela delle proprie ragioni. La parte, nell'esporre il motivo, osserva d'avere spiegato precise richieste risarcitorie anche nei confronti della Sport Cars, come si evincerebbe chiaramente dal contenuto degli atti conclusivi del giudizio di primo grado, in particolare dall'ultima pagina della comparsa conclusionale. Però, la comparsa conclusionale, come disponeva l'art. 190 cod. proc. civ. prima della sostituzione che ne è stata operata dall'art. 24 della L. 26 novembre 1990, n. 353, serve solo ad illustrare le conclusioni prese davanti all'istruttore. Si deve aggiungere che conclusioni che fossero state prese in confronto della Sport Cars nel corso del giudizio, per formulare in suo confronto la domanda non proposta nell'atto di chiamata in causa, non sarebbero state idonee a determinare l'accettazione del contraddittorio su tale domanda da parte della Sport Cars rimasta contumace, sicché prima sentenza del tribunale e poi lala 13 sentenza della corte d'appello sono esenti dal vizio di violazione della norma che impone al giudice di pronunciare su tutte le domande che gli sono proposte. Restano dunque da considerare le critiche svolte nella seconda 7. - parte del quinto e nel sesto motivo. La tesi che vi viene svolta dal ricorrente si può così sintetizzare. 7.1. - La corte d'appello ha ritenuto che, secondo il contratto di leasing, l'Istituto era obbligato solo a pagare alla Sport Cars il prezzo del veicolo che doveva e fosse stato consegnato allo S;sarebbe stata invece la Sport Cars a dovere consegnare allo S, insieme all'autovettura, i documenti necessari a che potesse essere messo in circolazione. Se non che, nell'operazione di leasing, ad assumere obblighi il concedente e non il fornitore ed è il verso il cliente è concedente il soggetto che, obbligato a procurare al cliente il godimento del bene, vi adempie o consegnandolo lui direttamente od obbligandosi a farglielo consegnare dal fornitore, restando perciò a suo carico le conseguenze così del fatto che venga consegnata cosa diversa da quella pattuita come del fatto che non vengano consegnati con la cosa i documenti necessari per il suo concreto godimento. del contratto di Tanto risultava del resto dall'art. leasing, per il quale il veicolo conces SO in locazione avrebbe dovuto essere consegnato al conduttore non prima di essere immatricolato, mentre dalla dichiarazione rilasciata dalla Sport 14 Cars emergeva che, in base a precisi accordi con 1'Istituto e perciò in qualità di soggetto dallo stesso incaricato, la stessa Sport Cars avrebbe dovuto porre in essere adempimenti che non aveva mai realizzato. D'altra parte, era anche risultato provato, in base al provvedimento di confisca ed alle sentenze rese nei giudizi di opposizione alla confisca, che il veicolo era privo di carta di circolazione e non era stato immatricolato, sicché la consegna aveva avuto ad oggetto cosa affatto diversa da quella pattuita, data l'impossibilità che il veicolo potesse essere utilizzato per lo scopo per cui era stato preso in leasing. Infine, dalle prove assunte nel giudizio era risultato che la Sport Cars, all'atto della consegna, lo aveva assicurato del fatto che il veicolo era temporaneamente in regola ed in condizioni di circolare. All'Istituto, che si era avvalso della Sport Cars per la consegna, doveva dunque essere fatta risalire la responsabilità del comportamento della Sport Cars. Il motivo, per le ragioni che seguono, non è fondato. 7.2. - nella sentenza 6 giugno 2002 n. 8222, ha già 7.3. - La corte, discusso il problema se chi dà in leasing un veicolo e lo acquista su indicazione del cliente appunto in vista del successivo leasing, possa validamente pattuire col cliente che sarà lui a sopportare il rischio che il veicolo che il cliente ha scelto presso il fornitore e che questo venderà possa risultare non in grado di essere immatricolato e perciò di circolare. 15 E sul punto è pervenuta a soluzione negativa. Ha prima ribadito la conclusione, già affermata nella sentenza 2 novembre 1998 n. 10926, secondo la quale non sono compatibili con la funzione non di solo finanziamento, ma anche di scambio, propria del contratto di leasing, patti che pongano a carico del cliente il rischio della mancata consegna da parte del fornitore, perché essi sono tali da soddisfare l'interesse del concedente all'impiego del denaro, la cui remunerazione resterebbe comunque realizzabile attraverso l'esecuzione del contratto imposta al cliente, ma non l'interesse di questo al godimento del bene. Ha poi considerato che la stessa soluzione si presta ad essere estesa al caso di leasing il cui oggetto sia un autoveicolo non ancora immatricolato ed in genere al caso di bene che deve essere accompagnato da documenti i quali ne attestino la conformità ad un tipo omologato, in modo che risulti dimostrata nel bene la presenza dei requisiti legali che soli ne consentono l'uso. Ha svolto al riguardo gli argomenti che si riportano. il compratore ha diritto di ottenere dal venditore la consegna dei documenti relativi alla cosa venduta (art. 1477, ' terzo comma, cod. civ.). Egli ha dunque diritto alla consegna dei in base alla qualedocumenti che servono per l'immatricolazione, gli sarà rilasciata a suo nome la carta di circolazione, senza di che il veicolo non può essere messo in circolazione (art. 93 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). E' dunque nella condizione di rifiutare al venditore il pagamento del prezzo se i documenti non gli siano consegnati". 16 "D'altro canto, se il veicolo non si trova nelle condizioni di poter essere immatricolato e sino a quando non lo sia è anche un veicolo che non può essere usato e dunque non è in grado di soddisfare l'interesse per cui è preso in leasing. E se si tratta di cosa che manca dei requisiti necessari per essere goduta appaiono sussistere le condizioni per considerare applicabile al leasing, quale che ne sia la funzione concreta ed anche se di solo godimento, l'art. 1579 cod. civ., che non consente al locatore di esonerarsi da responsabilità per il caso che la cosa presenti originariamente vizi che rendano impossibile il godimento. Invero, l'uso del bene per la durata del contratto è elemento necessario di ogni specie di leasing ed il canone dovuto dall'utilizzatore presenta sempre un rapporto di corrispettività con l'uso". La conseguenza che deriva da questa impostazione è che ai patti del contratto di leasing non può essere riconosciuta sull'utilizzatore né il rischio dellaidoneità a trasferire mancata consegna della cosa da parte del fornitore né quella della consegna di una cosa che la rendano diversa da quella pattuita per il fatto di mancare dei requisiti necessari per il suo uso. L La Corte ha tuttavia avvertito che "la scissione, inerente 7.4. alla struttura del leasing, tra soggetto destinato a ricevere dal fornitore la prestazione di consegna e soggetto destinato ad eseguire in confronto del fornitore l'obbligazione di pagamento del prezzo, se non giustifica la soluzione di consentire al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il 17 concedente possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore". Ha osservato che "del resto, la considerazione dell'intervento uno degli dell'utilizzatore nella fase di consegna del bene è stato fatto altre volte leva nella elementi su cui è giurisprudenza della Corte per affermare che è connaturale alla struttura del leasing che, salvo patto contrario, l'utilizzatore sopporti il rischio di analoghi inadempimenti del fornitore (Cass. 30 giugno 1998 n. 6412)". "Svolgendo il concetto prima richiamato, si può osservare che l'esatto adempimento delle obbligazioni del fornitore costituisce il presupposto senza del quale il contratto di leasing non è in grado di assolvere i suoi scopi. Da ciò si può trarre che utilizzatore e concedente hanno nei confronti del fornitore un che si può interesse comune, sicché il migliore comportamento richiedere loro è di collaborazione. Nel senso che, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore e quello di leasing prevede che l'utilizzatore la riceva, il concedente, che resta obbligato ad eseguire l'obbligazione di pagamento del prezzo verso il nell'adempierla deve farlo in modo da salvaguardare fornitore, l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento da parte del dal canto suo gravato in fornitore, mentre l'utilizzatore confronto del concedente del dovere di comportarsi, nel ricevere la consegna, in modo diligente, sì che non risulti per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esattosacrificato 18 E, dal punto di vista adempimento da parte del fornitore. loro intervenga nella fase che ciascuno digiuridico, dell'adempimento degli obblighi del fornitore in modo da cooperare ad ottenere tale adempimento e non in quello di sacrificare A l'interesse dell'altra parte è risultato che discende pianamente dall'obbligo che le parti del contratto hanno di eseguirlo in buona fede (art. 1375 cod. civ.). Emerge, perciò, un dovere di comportamento diligente delle parti del contratto di leasing nei confronti del fornitore per evitare che il corrispettivo sia pagato pur in presenza di un adempimento difettoso che l'uno о l'altro siano in grado di rilevare, il concedente in occasione del pagamento del prezzo, l'utilizzatore in occasione della consegna della cosa". Conseguenza di tale impostazione non è dunque quella per cui il fornitore possa essere considerato soggetto di cui chi concede la cosa in leasing si avvale per adempiere l'obbligazione di porre la cosa nella disponibilità materiale e giuridica del cliente ai fini del suo godimento;ne è piuttosto che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il " concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, secondo la regola dettata dall'art. 1227 cod. civ., per cui mentre il debitore - nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone risponde del mancato ° difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, il 19 creditore nel caso l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia - risarcito il danno che ha concorso a cagionare. 7.5. Orbene, nel caso in esame, i documenti cui il ricorrente si la prova del fatto che il veicolo è richiamato non forniscono non potesse essere immatricolato, forniscono per consegnatogli contro la prova che esso fu confiscato perché lo S, dopo averne accettato la consegna senza che gli fosse stata consegnata la carta di circolazione, lo aveva messo tuttavia in circolazione. D'altra parte, il convenuto non ha dedotto di aver dato prova del fatto che, nel prendere in consegna la cosa, aveva fatto risultare dal verbale, pur previsto dal contratto di leasing, che la vettura gli veniva consegnata, ma che insieme ad essa non gli era consegnata la carta di circolazione né ha dedotto che il prezzo, che l'attore aveva allegato d'aver pagato al fornitore richiamando a prova il documento preso in considerazione dai giudici di merito, fosse stato pagato prima ancora della consegna od in presenza di un verbale di consegna che potesse rendere avvertito l'Istituto del fatto che la carta di circolazione non era stata consegnata, sì da porlo in condizioni di rifiutare il pagamento sino a quando le operazioni di immatricolazione non fossero pervenute a termine e la carta di circolazione non fosse emessa. - Rapportata alla situazione descritta, la decisione dei 7.6. giudici di merito di considerare l'Istituto non responsabile del modo in cui la Sport Cars aveva eseguito la consegna del veicolo allo S si rivela immune da vizi. 20 Il corso è rigettato. 8. Tra le parti costituite le spesc del giudizio di cassazionc g. possono CSSCIC compensale;nonla Sport Cars ha invece svolto difese ē nor v'è dunque da provvedere sul diritto al rimborso delle spese in suo favore.