Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21110

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21110
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C T nato a Siderno il 14/12/1959 avverso la sentenza del 3/05/2022 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere M S V;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2020 dal Tribunale di Salerno che condannava C D alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e calunnia. All'imputato si contesta a) il reato di cui all'articolo 336 cod. pen., perché, detenuto presso la casa circondariale di L'Aquila, inviava una lettera minatoria manoscritta, pervenuta al dottor A D B, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che, in qualità di Pubblico ministero, si era occupato del procedimento penale relativo all'omicidio di C G, avvenuto a Siderno in data 24 maggio 2005, omicidio per il quale omicidio C T era stato condannato all'ergastolo. In particolare, nella lettera C scriveva testualmente: "Ora ci rivediamo nel procedimento 2401/2007;
mi raccomando fai un altro scempio, anche perché è dal 30 agosto che mi avrebbero dovuto discutere il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Come mai tanto tempo? C'è il tuo interessamento?". In tal modo C, minacciava, seppure in forma indiretta, ma con significato chiaro e univoco, il dottor D B, al fine di costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto del proprio ufficio, vale a dire assumere un atteggiamento processuale e valutazioni di favore nei suoi confronti nel diverso processo che riguardava un altro omicidio quello di S P, dove C, pure era indagato, con l'aggravante di cui all'art.7 I. 203/1991, per avere commesso i fatti con un lessico minatorio di tipo mafioso essendo, peraltro, C T, fratello del capo clan di 'ndrangheta denominato C e, comunque, soggetto appartenente al vertice di quella cosca;
B) il reato di cui all'art. 368 cod. pen. perché, mediante la lettera manoscritta indicata al capo A), comunque diretta e pervenuta a un'autorità giudiziaria, appunto il Pubblico ministero D B, in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, attribuendo a quest'ultimo fatti determinati con le seguenti frasi: "complimenti per essere riuscito a condannare un innocente. Dovrei ringraziarti per avere portato le mie intercettazioni, che poi le avevi nascoste, ma la tua coscienza non ti ha permesso di andare oltre. Io sono certo che tu lo sai che sono innocente e non hai avuto il coraggio di tornare indietro ... intelligenza e scaltrezza che hai usato per fare condannare un innocente, ora ci rivediamo nel processo 2401/07;
mi raccomando fai un altro scempio".
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi