Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15199
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMILLO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 31/05/1994 avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente M B;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA kc£,tr13(v2 oW udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da F S avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 17 ottobre 2022, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali, nonché di ricettazione di arma comune da sparo clandestina. Il Tribunale rilevava la mancata deduzione di alcun fatto nuovo, idoneo a superare il giudicato cautelare ed a dimostrare l'intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari.

2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to G P, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 cod.proc.pen., 31 Cost., 292 cod. proc. pen. e per contraddittorietà, apparenza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale ha respinto l'appello senza tenere in considerazione le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno dell'evidente ridimensionamento del quadro cautelare, posto che si tratta di episodio non reiterabile e non vi è pericolo di inquinamento probatorio;
i precedenti risalgono al 2011 ed al 2013, senza che in seguito l'imputato abbia commesso altri reati;
la custodia si protrae da un anno;
il riferimento alla presenza di pregiudicati, tutti armati, nel luogo in cui è avvenuto l'arresto in flagranza è irrilevante, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.;
inoltre, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso avverso l'ordinanza di conferma del provvedimento genetico, ha escluso la gravità indiziaria per i fatti contestati, per cui è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi