Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2020, n. 12141

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2020, n. 12141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12141
Data del deposito : 22 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16740-2018 proposto da: GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A., HIGH TIDE S.C.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI

26/B, presso lo studio dell'avvocato S S, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in persona del Presidente pro tempore, U.T.G. - PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5566/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati M D C per delega dell'avvocato S S e P M per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1.11 Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di primo grado del T.A.R. Lazio ha rigettato il ricorso proposto da s.p.a. Grandi Lavori Fincosit e s.c.r.l. High Trade avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Roma aveva esteso anche alle imprese consorziate l'accantonamento degli utili imposto al Consorzio Venezia Nuova con la misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa applicata con precedente provvedimento del giorno 1/12/2014 ai sensi dell'art. 32, c.1, lettera b), d.l. n. 90 del 2014, in relazione alla concessione disciplinata dalla Convenzione stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 4/10/1991 (rep. n. 7191) avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni ed esecuzione di opera finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

1.1 La questione controversa aveva ad oggetto l'estensibilità alle imprese consorziate della misura dell'accantonamento degli utili disposta in conseguenza della misura della straordinaria e temporanea Ric. 2018 n. 16740 sez. SU - ud. 11-02-2020 -2- gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione di una specifica opera pubblica ovvero dell'esecuzione del contratto ad essa relativo.

1.2 L'art. 32 della d.l. anticorruzione, precisa il Consiglio di Stato, ha l'obiettivo di contemperare l'esigenza di garantire l'esecuzione degli appalti con quella di neutralizzare il rischio derivante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un innovativo meccanismo di commissariamento. Ne consegue che esso non riguarda la governance dell'impresa ma soltanto il contratto coerentemente con quanto indicato dalla norma, nella quale viene affermato che il commissariamento ha luogo limitatamente e fino alla completa esecuzione del contratto. La ratio è quella di consentire il completamento dell'opera in un regime di legalità controllata attraverso il meccanismo dell'accantonamento degli utili in un apposito fondo che non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento sino all'esito del giudizio in sede penale. La funzione è cautelare rispetto all'eventuale confisca. Il commissariamento ha pertanto ad oggetto il contratto la cui esecuzione va completata mediante la procedura di legalità prevista dalla legge e l'accantonamento ha funzione meramente ricognitiva del commissariamento del Consorzio Venezia Nuova e vale a specificare che gli utili da accantonare sono tutti quelli che a qualsiasi titolo derivano dal contratto, al netto dei costi di realizzazione dell'opera.

2.Avverso tale pronuncia hanno proposto unico ricorso per cassazione la s.p.a. Grandi Lavori Finconsit e la s.c.r.l. High Trade. Hanno resistito con unico controricorso L'U.T.G. - Prefettura di Roma, il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi A.N.A.C.). Le parti hanno, altresì depositato memorie illustrative.
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