Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15811
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V D nato a FOIANO DELLA CHIANA il 26/02/1951 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato A B del foro di Siena in sostituzione del difensore R P per V D che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna di D V in ordine al reato di cui art. 589 bis, comma 5 n. 2, cod. pen.t commesso in Castiglione del Lago il 31 maggio 2016 con decesso della vittima V P il 7 giugno 2016. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato, alla guida del suo autocarro Fiat Ducato, percorrendo la strada extraurbana da Badia a Castiglione del Lago, per imprudenza, imperizia e violazione dell'art. 143 comma 12 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, circolando contromano in corrispondenza di una curva e invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia, aveva provocato la collisione del proprio mezzo con l'autovettura Fiat Panda condotta da G M, procedente in direzione contraria;
per effetto dell'urto V P, che viaggiava come passeggera sulla Fiat Panda, aveva riportato lesioni personali e, ricoverata in terapia intensiva, era infine deceduta qualche giorno dopo.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. tL, 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed a vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale di Vannucci in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, comma 5, cod. pen, per avere circolato contromano. Il difensore osserva che l'ipotesL. per cui le scalfiture dell'asfalto fossero state realizzate non già dal cerchione e/o braccetti di sospensione della ruota anteriore sinistra della vettura Fiat Panda, ma piuttosto dalla scatola del cambio posizionata nel centro del sottoscocca dell'auto, era in realtà riscontrata da dati specifici evidenziati nella conclusione del consulente tecnico di parte. Ne conseguiva una diversa ricostruzione del punto di collisione, spostato di 60 cm verso il centro della carreggiata, tale per cui doveva ritenersi che V non avesse invaso la corsia di marcia della Fiat Panda. Anche la traccia gommosa rinvenuta sull'asfalto non era incompatibile con tale ricostruzione, posto che era stata
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato A B del foro di Siena in sostituzione del difensore R P per V D che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna di D V in ordine al reato di cui art. 589 bis, comma 5 n. 2, cod. pen.t commesso in Castiglione del Lago il 31 maggio 2016 con decesso della vittima V P il 7 giugno 2016. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato, alla guida del suo autocarro Fiat Ducato, percorrendo la strada extraurbana da Badia a Castiglione del Lago, per imprudenza, imperizia e violazione dell'art. 143 comma 12 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, circolando contromano in corrispondenza di una curva e invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia, aveva provocato la collisione del proprio mezzo con l'autovettura Fiat Panda condotta da G M, procedente in direzione contraria;
per effetto dell'urto V P, che viaggiava come passeggera sulla Fiat Panda, aveva riportato lesioni personali e, ricoverata in terapia intensiva, era infine deceduta qualche giorno dopo.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. tL, 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed a vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale di Vannucci in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, comma 5, cod. pen, per avere circolato contromano. Il difensore osserva che l'ipotesL. per cui le scalfiture dell'asfalto fossero state realizzate non già dal cerchione e/o braccetti di sospensione della ruota anteriore sinistra della vettura Fiat Panda, ma piuttosto dalla scatola del cambio posizionata nel centro del sottoscocca dell'auto, era in realtà riscontrata da dati specifici evidenziati nella conclusione del consulente tecnico di parte. Ne conseguiva una diversa ricostruzione del punto di collisione, spostato di 60 cm verso il centro della carreggiata, tale per cui doveva ritenersi che V non avesse invaso la corsia di marcia della Fiat Panda. Anche la traccia gommosa rinvenuta sull'asfalto non era incompatibile con tale ricostruzione, posto che era stata
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