Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1174

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In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario - mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato - configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1174
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

01174-23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *DISCIPLINARE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - NOTARILE Dott. M B - Consigliere - Ud. 12/10/2022 - Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere - CC R.G.N. 14681/2021 Dott. A S - Consigliere - - Rel. Consigliere- Rep. p ompe Dott. M C Con 1174 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14681-2021 proposto da: PRIVITERA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO LUPOI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLO' LIPARI giusta procura in calce al ricorso;


- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA GIORGIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, R D in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

1989122 nonchè

contro

PRESSO LA CORTE APPELLO PROCURATORE GENERALE M;

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 27/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor FULVIO TRONCONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE A seguito di richiesta di parere avanzata dall'avv. Mariaclaudia Perego al Consiglio Notarile di Milano, in relazione ai testamenti redatti dalla defunta Maria Giuseppa Marmori, e disposta l'audizione dei notai che avevano proceduto a rogare i relativi testamenti pubblici, il Consiglio Notariale di Milano formalizzava la richiesta di apertura di procedimento disciplinare nei confronti del notaio Antonio P, in relazione alla presenza nel testamento pubblico del 21 aprile 2017 della seguente disposizione: "Nomino mio esecutore testamentario il dottor Antonio P, notaio in Milano, che potrà far riferimento ed avvalersi per ogni incombente della mia segretaria Grazia Rubino, sopra generalizzata. Autorizzo espressamente il nominato esecutore testamentario al compimento di ogni atto necessario a dare piena esecuzione alle mie volontà e, in particolare, lo autorizzo a procedere alla vendita dei beni ereditari e, in particolare, alla liquidazione di tutti i miei risparmi e titoli, a risolvere i contratti in essere a mio nome, anche bancari, disponendo mandati di pagamento a Ric. 2021 n. 14681 sez. S2 - ud. 12-10-2022-2- favore dell'erede e/o dei legatari, a dare esecuzione ai legati, a predisporre e presentare la dichiarazione di successione e ogni altro adempimento richiesto dalla legge. All'esecutore testamentario, oltre al rimborso delle spese, attribuisco un compenso, al netto delle imposte di legge, nella misura dell'1% (uno per cento) dell'attivo ereditario risultante dalla liquidazione dei beni dell'eredità. L'esecutore testamentario è autorizzato, ai sensi dell'art. 700 c.c., a sostituire altri a sé stesso nel caso in cui non possa continuare nell'ufficio." In particolare, al notaio P era contestata la violazione dell'art. 28 co. 1, n. 1 della legge notarile, per la violazione dell'art. 597 c.c., per avere inserito in un testamento dal medesimo rogato una disposizione in proprio favore, nonché la violazione dell'art. 28, co. 1, n. 3 della medesima legge notarile, per avere ricevuto un testamento pubblico contenente disposizioni di proprio interesse. La COREDI Lombardia con decisione n. 228 del 10 settembre 2019 ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 28 co. 1, n. 3 della legge notarile ed ha irrogato al professionista la sanzione pecuniaria di € 10.000,00, ritenute ricorrenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 legge notarile. Il notaio P ha quindi proposto reclamo avverso la decisione disciplinare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (COREDI), e la Corte d'Appello di Milano con ordinanza del 3 marzo 2021 ha respinto il reclamo. Richiamata la previsione di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 28 della legge notarile, come interpretata dal giudice di legittimità, ha ricordato come la sussistenza dell'interesse idoneo ad imporre l'astensione della stipula dell'atto debba essere valutato ex ante e non è necessario che sia interno allo stesso atto da Ric. 2021 n. 14681 sez. S2 - ud. 12-10-2022-3- stipulare, trattandosi di norma volta per l'appunto a garantire l'imparzialità del notaio rogante. Del pari la presenza dell'interesse del notaio, ovvero dei suoi stretti congiunti, non deve necessariamente essere in contrasto con quello delle parti assistite. Da tali premesse ricavava quindi che la presenza di un compenso previsto per l'espletamento dell'incarico di esecutore testamentario configurava quell'interesse idoneo a determinare la violazione della norma invocata dal Consiglio notarile. A nulla valeva opporre che il compenso fosse iniquo ovvero, come sostenuto nella specie, di favore per la testatrice, in quanto, anche a voler reputare che vi sia una coincidenza tra l'interesse della de cuius e quello del notaio, quest'ultimo era comunque tenuto ad astenersi. Occorreva impedire a monte anche il solo sospetto che il notaio intendesse perseguire un interesse personale. Sempre in via conseguenziale, la Corte d'Appello osservava che non era necessario verificare se l'interesse individuato come impeditivo dell'espletamento della professione fosse o meno contenuto in una disposizione testamentaria, e ciò anche in considerazione del fatto che a maggior ragione si impone l'astensione dall'espletamento della propria attività nel caso in cui, con riferimento ai negozi mortis causa, viene meno una possibilità di controllo nel tempo da parte del soggetto disponente. Per l'effetto il reclamo doveva essere rigettato. La cassazione dell'ordinanza è chiesta da P Antonio sulla base di un motivo di ricorso. Il Consiglio Notarile di Milano ha depositato controricorso. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano è rimasta intimata. Ric. 2021 n. 14681 sez. S2 - ud. 12-10-2022-4- RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 28 co. 1, n. 3 della legge notarile in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Assume il ricorrente che la disamina dei precedenti in cui è stato ravvisato l'interesse del notaio ai sensi della norma in esame evidenzia come gli stessi attengono a fattispecie in cui le previsioni erano funzionali ad interessi estrinseci al contenuto dell'atto. Nella vicenda in esame, invece, la clausola ritenuta ostativa all'espletamento dell'attività professionale, era tipica, sebbene alla medesima fosse riconnessa una retribuzione. Si sostiene che la conclusione del giudice di merito presupporrebbe che l'attività sarebbe stata permessa, e la clausola quindi suscettibile di esser rogata, solo per l'ipotesi di assenza di un compenso. Si aggiunge che anche in altri precedenti di legittimità (Cass. n. 18234/2018;
Cass. n. 7017/2017) sono state vagliate delle ipotesi in cui al notaio era stato conferito un incarico di procedere ad ulteriori attività rispetto alla sola stipula dell'atto, senza che sia stata ravvisata la responsabilità disciplinare del professionista. Inoltre, anche la più recente legislazione ha previsto che il notaio, nel contesto di atti dal medesimo rogati, possa essere officiato di incarichi ulteriori, come appunto previsto dalla legge n. 147 del 2013, commi 63-67 e successive modifiche, quanto al deposito su apposito conto del prezzo e dei tributi dovuti in conseguenza dell'atto rogato. Con specifico riferimento

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