Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2022, n. 35666
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Testo completo
llo di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, G D L, che ha chiesto L del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S C ricevi e avverse l'ordinanza della Corte di appello di Perugla con la quale è stata respinta de piano l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice del Tribunale di Perugia -dottoressa [eretta I -, quale giudice onorario componente il Collegio giudicante nei confronti della ricorrente, T a rispondere di azioni commesse nella qualità di giudice delegato ai fallimenti del Tri blIVIÚ le di Roma, L'istanza è stata proposta al momento della presentazione delle richieste conclusive della parte civile, Ministero della Giustizia, e, per questo, ritenuta, oltre che manifestamente infondata, anche tardiva.
2. La ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, deduce:
2.1. Violazione di legge per non avere la Corte di appello di Perugia rispettato le cadenze procedimentali di cui all'art. 41 cod. proc. pen. L'inammissibilita può essere dichiarata de plano solo nei casi di manifeHt,) infondatezza. Nel caso in esame non ricorre tale ipotesi poiché la decisione è stata effettivamente assunta nel merito, previo positivo vaglio delle condizioni di arnmissibilità dell'istanza, e quindi in violazione della procedura camerale regolata dall'art. 127 cod, proc. pen., richiamato dall'art. 41, comma 3, cod proc. che
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, G D L, che ha chiesto L del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S C ricevi e avverse l'ordinanza della Corte di appello di Perugla con la quale è stata respinta de piano l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice del Tribunale di Perugia -dottoressa [eretta I -, quale giudice onorario componente il Collegio giudicante nei confronti della ricorrente, T a rispondere di azioni commesse nella qualità di giudice delegato ai fallimenti del Tri blIVIÚ le di Roma, L'istanza è stata proposta al momento della presentazione delle richieste conclusive della parte civile, Ministero della Giustizia, e, per questo, ritenuta, oltre che manifestamente infondata, anche tardiva.
2. La ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, deduce:
2.1. Violazione di legge per non avere la Corte di appello di Perugia rispettato le cadenze procedimentali di cui all'art. 41 cod. proc. pen. L'inammissibilita può essere dichiarata de plano solo nei casi di manifeHt,) infondatezza. Nel caso in esame non ricorre tale ipotesi poiché la decisione è stata effettivamente assunta nel merito, previo positivo vaglio delle condizioni di arnmissibilità dell'istanza, e quindi in violazione della procedura camerale regolata dall'art. 127 cod, proc. pen., richiamato dall'art. 41, comma 3, cod proc. che
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