Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/11/2018, n. 53693

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/11/2018, n. 53693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53693
Data del deposito : 29 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO MONICA nato a TARANTO il 27/08/1981 avverso la sentenza del 27/01/2017 del GIUDICE DI PACE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F S, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Taranto con sentenza del 17/1/2017 ha dichiarato M G non punibile ex art.131 bis cod.pen. per la speciale tenuità del fatto, quanto al reato di minaccia ex art.612 cod.pen. nei confronti del marito separato A S, dichiarando altresì che l'ulteriore fatto di cui era accusata, ossia l'ingiuria ex art.594 cod.pen., non era punibile perché non più previsto dalla legge come reato.

2. Ha proposto appello il difensore di fiducia dell'imputata, avv.R D R, lamentando nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché dell'art.29, comma 4, d.lgs. 274/2000, dell'art. 495, comma 2, cod.proc.pen. e dell'art.6 della CEDU. Ricorda la ricorrente che ai sensi dell'art.651 bis cod.proc.pen. la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto gode di efficacia di giudicato agli effetti civili e presuppone pertanto il preventivo accertamento della responsabilità dell'imputato nel contraddittorio delle parti. Nella fattispecie tale accertamento era totalmente mancato e il Giudice non aveva indicato le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a citare un paio di pronunce di legittimità, mentre l'unico elemento di prova a carico dell'imputata, ossia la denuncia querela sporta da A S, si era formato al di fuori dal contraddittorio e non era stato sottoposto al vaglio del dibattimento. L'appellante ha chiesto altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione della teste Arianna Screti, ritualmente indicata nella lista depositata il 19/1/20127. 3. Con ordinanza del 6/6/2017 l'adito Tribunale di Taranto, visti gli art.37, comma 2, d.lgs.274/2000, e 568, comma 5, e 606 cod.proc.pen., qualificato il gravame come ricorso per cassazione, unica impugnazione ammissibile per l'imputato contro la pronuncia di proscioglimento del Giudice di Pace, ha trasmesso gli atti del fascicolo alla Corte di Cassazione.
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