Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2022, n. 27015

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/09/2022, n. 27015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27015
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

era definitivo nei confronti del C che non lo aveva opposto, lo revocava nei confronti della V, che condannava a corrispondere all'Inps i canoni locatizi dovuti dall'ottobre 2001 al febbraio 2008, oltre alla penale prevista dall'articolo 4 del contratto, ritenendo tra l'altro che nulla fosse dovuto per gli oneri accessori, in quanto tutti prescritti ex articolo 6 1.841/1973, ratione temporis applicabile;
rigettava la domanda del C e rimetteva la causa in istruttoria. Il 21 gennaio 2017 il Tribunale emetteva sentenza definitiva, condannando la V a corrispondere all'Inps la somma di euro 4481,84, oltre alla penale. L'Inps proponeva appello con ricorso dell'8 luglio 2017, chiedendo, sulla base di due motivi, che l'opposizione della V fosse respinta e, in subordine, che la V fosse condannata a pagare ulteriori euro 4597,88 per oneri locatizi;
l'appellata si costituiva resistendo. Con sentenza del 12 dicembre 2018-3 gennaio 2019 la Corte d'appello di Venezia, accogliendo parzialmente il gravame, condannava la V a pagare all'Inps la somma di euro 8832,02 quali canoni, oltre alla penale, nonché la somma di euro 1634,98 quali oneri locatizi, con interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
compensando le spese di lite di entrambi i gradi per metà, condannava l'appellata a rifondere l'altra metà a controparte.

2. Ha presentato ricorso l'Inps, da cui la V si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso in ragione del secondo motivo, essendo inammissibile il primo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza;
peraltro, non essendo stata chiesta trattazione orale, questa Suprema Corte ha proceduto con modalità camerale, senza quindi l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ex articolo 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in I. 18 dicembre 2020 n. 176, in combinato disposto con l'articolo u/ 3 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022 n. 15, che ne ha prorogato l'applicazione fino al 31 dicembre 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in due motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1590, 1591 e 2946 c.c. Rigettando la domanda dell'Inps relativa al pagamento degli oneri accessori, la corte territoriale avrebbe affermato erroneamente la permanenza del termine prescrizionale di due anni per detti oneri, mentre il termine avrebbe dovuto essere decennale. Fin dal ricorso monitorio l'Inps avrebbe infatti esposto di aver disdettato il contratto di locazione con nota del 17 marzo 2003, ricevuta il 22 aprile 2003 dal conduttore;
e l'Inps avrebbe poi depositato, allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, la sentenza n. 344/2014 del Tribunale di Venezia che, in base a tale disdetta, aveva dichiarato risolto al 31 dicembre 2003 il contratto: circostanza, questa, mai contestata nel presente giudizio. Da ciò deriverebbe che le somme dovute per canoni e oneri accessori, proprio perché "dovute da soggetti in mora nella restituzione della cosa locata", ex articolo 1591 c.c. rientrerebbero nell'ordinaria prescrizione decennale. Applicando quest'ultima, gli atti interruttivi del 5 novembre 2003, del 17 dicembre 2004, del 23 dicembre 2004, del 19 ottobre 2006 e del 12 ottobre 2010 (tutti prodotti nel fascicolo monitorio) impedirebbero che "alcun credito dell'ente locatore possa dirsi prescritto".
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