Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48252

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48252
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IACONO CARMELO nato a BAGHERIA il 25/02/1965 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4.11.2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da C L I (classe 1965) avverso il decreto del Gip di Termini Imerese del 30.9.2021, ha annullato il decreto in relazione alla parte relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 629 e 603 bis cod. pen., complessivamente individuato in Euro 493.338,97, fatta eccezione per il profitto del reato di cui all'art. 603 bis cod.pen. conseguito nel periodo compreso tra il 4 novembre ed il 31 dicembre 2016, confermando per il resto il decreto impugnato. Il vincolo cautelare veniva disposto dal Gip, stante la disponibilità di beni e rapporti bancari in misura decisamente superiore al reddito, in relazione al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. contestato al prevenuto in quanto, in qualità di gestore di fatto, unitamente a L I (classe 1975) della società cooperativa "San Giuseppe Onlus", esercente l'attività di servizi di ambulanza ed altri servizi sanitari, aveva assunto ed impiegato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
del pari, era stato contestato il reato di cui all'art. 629 cod. pen. per avere costretto alcuni lavoratori, mediante minaccia consistita nel prospettare il licenziamento o la possibilità di essere sostituiti, a restituire parte della retribuzione percepita ed indicata nelle buste paga ottenendo così il giusto profitto derivante dalla restituzione di dette somme e dall'avere corrisposto una retribuzione inferiore a quella dovuta sulla base dei contratti collettivi nazionali.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi