Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2015, n. 1453
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In tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di agire nei confronti dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'artt. 1311, secondo comma, n. 1), cod. civ., con conseguente conservazione dell'azione in solido nei confronti degli altri condebitori, non rinvenendosi nella specie gli estremi per l'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altri coobbligati, disciplinata dall'art. 1301, primo comma, cod. civ., giacché l'effetto della rinuncia è solo quello di ridurre l'importo del debito residuo verso quell'obbligato e non di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto ancora dovuto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. S G M - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
Dott. C G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4061/2011 proposto da:
CATTANI GNNI, NARDUCCI STEFANO, LUISO FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato S B N, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GNNI IACOMINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
LARI SANDRA, LARI ANNA MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso lo studio dell'avvocato E M, rappresentate e difese dall'avvocato S S, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 1428/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. G C;
udito l'Avvocato S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Luiso Francesco Paolo, Cattani Giovanni e Narducci Stefano convennero in giudizio L S e A M e chiesero il pagamento, in solido, del compenso residuo (pari a Euro 38.734,27), essendo le convenute obbligate quali debitrici solidali. Esposero: - di essere stati componenti del collegio arbitrale in un procedimento (irrituale) relativo a una controversia tra le convenute e la sorella E, nella quale la stessa era restata soccombente;
- che il collegio arbitrale aveva liquidato in loro favore il doppio della somma, comprensiva del compenso per il segretario, e che la soccombente E aveva corrisposto la metà dell'importo totale. Ai fini che ancora rilevano, le convenute Lari sostennero che, avendo l'attore liberato E da qualsiasi ulteriore onere dopo il pagamento della metà, non avendola citata in giudizio, doveva ravvisarsi una remissione di debito ex art. 1301 c.c., nei confronti della stessa, estesa alle obbligate solidali per mancanza di riserva nei loro confronti.
Gli attori, unitamente alla memoria ex art. 183 c.c., depositarono un documento a propria firma nel quale dichiaravano di aver ricevuto la metà della somma da E e di liberare la stessa da qualsiasi onere e si riservavano il recupero del residuo nei confronti delle coobbligate in solido. Le convenute contestarono la data del documento.
Il Tribunale di Lucca accolse la domanda.
La Corte di appello di Firenze, in totale riforma, rigettò la domanda.
Ritenne l'obbligazione estinta ex art. 1301, per intervenuta remissione del residuo debito nei confronti di un condebitore solidale, liberatoria anche nei confronti degli altri in mancanza di riserva del diritto nei loro confronti;
compensò interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio (sentenza del 13 ottobre 2010).
2. Avverso suddetta sentenza, gli arbitri propongono ricorso affidato a quattro motivi, esplicati da memoria.
Resistono con unico controricorso L S e A M, che propongono ricorso incidentale in riferimento alla compensazione delle spese processuali operata dalla sentenza impugnata. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito ha rigettato la domanda seguendo, per vero in modo tortuoso, il percorso logico che può essere così sintetizzato. Gli arbitri hanno rimesso il debito residuo ad uno dei condebitori solidali (E) ai sensi dell'art. 1301 c.c.;
tanto emerge da un atto processuale, la memoria ex art. 183 c.p.c., e dal documento prodotto con la stessa, costituente prova contra se nei confronti di coloro che lo hanno prodotto.
Per stabilire le conseguenze verso gli altri coobbligati dell'avvenuta remissione del debito nei confronti di un condebitore solidale, rileva il documento prodotto, atteso che in esso è contenuta la riserva nei confronti dei coobbligati, che è la condizione posta dall'art. 1301 cit., affinché la remissione del debito effettuata nei confronti di un coobbligato non si estenda nei confronti degli altri.
Non avendo il documento data certa, stante la mancanza di tutte le condizioni previste dall'art. 2704 c.c., affinché sia opponibile ai terzi (i coobbligati), non può ritenersi esistente la riserva nei confronti dei coobbligati che, pertanto, sono liberati dall'obbligazione per effetto della remissione. Infatti, per poter operare verso i coobbligati, la riserva deve essere espressa, contestuale alla remissione del debito e deve essere comunicata ai coobbligati, anche per il principio di correttezza dei rapporti tra creditore e debitore. In mancanza della data certa del documento che la contiene vengono a mancare tutte le condizioni che la riserva deve avere per poter operare e la remissione nei confronti di un coobbligato libera gli altri.
2. I quattro motivi del ricorso principale sono strettamente connessi.
Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2730, 2735 e 2734 c.c., unitamente a vizi motivazionali per avere la Corte di appello ritenuto che il documento ha valore di prova legale quanto alla remissione ed è invece non opponibile ai coobbligati quanto alla riserva.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1301 e 2697 c.c., oltre a insufficienza di motivazione.
Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2704, 1301 e 1236 c.c., unitamente a vizi motivazionali, sostenendo la non applicabilità dell'art. 2704 c.c.. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 1301, dell'art. 1175, oltre a vizi motivazionali.
2.1. In estrema sintesi, i ricorrenti censurano la sentenza per aver, fermo restando il pagamento