Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 5383

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La normativa sulla mobilità, introdotta dalla l. n. 223 del 1991, con l'esplicito richiamo operato all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'art. 2 della l. n. 1115 del 1968, ha inteso riconoscere il diritto all'indennità di mobilità ai soli lavoratori di imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, restando invece esclusi da tale indennità i lavoratori di imprese svolgenti attività a carattere misto, nei confronti delle quali non è possibile un ampliamento o una modifica della sfera di operatività della cassa integrazione.(Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità di mobilità ad una dipendente addetta ad una attività produttiva computando, ai fini del requisito dimensionale, i dipendenti di altra unità operativa della stessa società addetti, tuttavia, ad una attività commerciale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2018, n. 5383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5383
Data del deposito : 7 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

- 7 MAR. 2018 AULA 'B' 05383/1 8 T T I R I D E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E I L L O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 25252/2012 E N SEZIONE LAVORO Cron.5383 O I Z A R T S I G E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R Rep. E T N E S E Dott. ENRICA D'ANTONIO Presidente Ud. 03/11/2017 Dott. UMBERTO BERRINO Rel. Consigliere PU Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Dott. L CO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25252-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, 2017 EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in 4260 atti;
ricorrente

contro

M C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato M G D R, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 810/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012 r.g.n. 199/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012) ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l'aveva condannato al pagamento in favore di M C dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, dopo aver accertato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 24 di tale legge, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilita' e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale la Marciano era stata licenziata per riduzione del personale, era un'impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso la Marciano. Ragioni della decisione Con un solo motivo l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, 7, primo comma, 16, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre che dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché il vizio di motivazione (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.) In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità in favore di un'assicurata licenziata per

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