Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 12861
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 15306/2018 proposto da Poste Italiane spa elettivamente domiciliata in Roma alla Viale Europa nr 175 presso lo studio dell’avv. R C, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. M P, come da procurain atti, -ricorrente -
contro
Unipol Sai Assicurazioni spa, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145 presso lo studio dell’avv P G che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 21630/2017 del Tribunale di Roma depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. C C. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo, secondo e quarto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda risarcitoria proposta da Unipol Sai nei confronti di Poste Italiane con riferimento all’assegno di traenza dell’importo di € 2.200 non trasferibile, emesso su conto corrente acceso presso la UGF Banca e inviato per posta ordinaria all'indirizzo del beneficiario;
tale assegno era stato tuttavia negoziato da Poste Italiane in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all'incasso qualificandosi come legittimo prenditore.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2017, ha accolto l'appello proposto da Unipol Sai, condannando Poste Italiane a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, oltre interessi legali sino al saldo riscontrando una condotta censurabile del personale della Banca negoziatrice con riferimento agli obblighi di diligenza che assistono l’attività di identificazione del presentatore del titolo all’incasso che si era sostituito al soggetto che ne era il legittimo portatore. Il giudice capitolino ha, inoltre, escluso qualsivoglia concorrente responsabilità di Unipol Sai per essere stato il titolo spedito a mezzo di corrispondenza ordinaria, in primo luogo perché l'evento dannoso si era prodotto solo quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall’ istituto di credito che aveva pagato l’assegno ad un soggetto non legittimato ed in secondo luogo perché l’assegno non era stato emesso e spedito dall’attrice bensì da un soggetto terzo l’UFG Banca.
3. Poste Italiane spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria;
Unipol Sai ha svolto difese mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 29/10/2019 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia: «art. 360 n 3 - violazione e falsa applicazione dell’art 43 RD 1736/1933 R.D in relazione alla diligenza di Poste nell'esecuzione del pagamento»;
si sostiene che l’imputabilità dell’inadempimento della banca negoziatrice per aver pagato ad un soggetto diverso dal prenditore non può avere natura oggettiva ma va affermata tenendo conto dei criteri di diligenza fissati dall’art 1176 cc .
1.1 Con il secondo motivo viene prospettato «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 comma 2;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti »;
si argomenta che l’elemento di fatto valutato in sentenza -apertura di un conto corrente poco tempo prima della negoziazione-non è affatto idoneo a fondare un giudizio di sussistenza della condotta antidoverosa di Poste spa che, per contro, ha assolto al proprio incarico con la diligenza professionale provvedendo l’operatore di sportello alla identificazione del portatore dell’assegno mediante carta di identità, che non presentava anomalie e contraffazioni di sorta, e codice fiscale.
1.2 Con il terzo motivo viene dedotto «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione degli artt 83 DPR 156/73 e del D.M. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all'art. 1227 c.c., comma 1 » per non avere il Tribunale di Roma riconosciuto il concorso di colpa della Unipol Sai nell’avere incautamente inviato l’assegno di traenza con posta ordinaria senza assicurarsi della ricezioneda parte del destinatario del plico.
1.3 Con il quarto motivo si lamenta «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti» per avere il Tribunale di Roma condannato Poste spa al risarcimento di un danno meramente potenziale e non effettivo del quale il danneggiato non ha fornito prova.
2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
2.1 La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda un assegno di traenza emesso su disposizione
contro
Unipol Sai Assicurazioni spa, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145 presso lo studio dell’avv P G che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 21630/2017 del Tribunale di Roma depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. C C. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo, secondo e quarto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda risarcitoria proposta da Unipol Sai nei confronti di Poste Italiane con riferimento all’assegno di traenza dell’importo di € 2.200 non trasferibile, emesso su conto corrente acceso presso la UGF Banca e inviato per posta ordinaria all'indirizzo del beneficiario;
tale assegno era stato tuttavia negoziato da Poste Italiane in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all'incasso qualificandosi come legittimo prenditore.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2017, ha accolto l'appello proposto da Unipol Sai, condannando Poste Italiane a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, oltre interessi legali sino al saldo riscontrando una condotta censurabile del personale della Banca negoziatrice con riferimento agli obblighi di diligenza che assistono l’attività di identificazione del presentatore del titolo all’incasso che si era sostituito al soggetto che ne era il legittimo portatore. Il giudice capitolino ha, inoltre, escluso qualsivoglia concorrente responsabilità di Unipol Sai per essere stato il titolo spedito a mezzo di corrispondenza ordinaria, in primo luogo perché l'evento dannoso si era prodotto solo quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall’ istituto di credito che aveva pagato l’assegno ad un soggetto non legittimato ed in secondo luogo perché l’assegno non era stato emesso e spedito dall’attrice bensì da un soggetto terzo l’UFG Banca.
3. Poste Italiane spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria;
Unipol Sai ha svolto difese mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 29/10/2019 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia: «art. 360 n 3 - violazione e falsa applicazione dell’art 43 RD 1736/1933 R.D in relazione alla diligenza di Poste nell'esecuzione del pagamento»;
si sostiene che l’imputabilità dell’inadempimento della banca negoziatrice per aver pagato ad un soggetto diverso dal prenditore non può avere natura oggettiva ma va affermata tenendo conto dei criteri di diligenza fissati dall’art 1176 cc .
1.1 Con il secondo motivo viene prospettato «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 comma 2;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti »;
si argomenta che l’elemento di fatto valutato in sentenza -apertura di un conto corrente poco tempo prima della negoziazione-non è affatto idoneo a fondare un giudizio di sussistenza della condotta antidoverosa di Poste spa che, per contro, ha assolto al proprio incarico con la diligenza professionale provvedendo l’operatore di sportello alla identificazione del portatore dell’assegno mediante carta di identità, che non presentava anomalie e contraffazioni di sorta, e codice fiscale.
1.2 Con il terzo motivo viene dedotto «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione degli artt 83 DPR 156/73 e del D.M. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all'art. 1227 c.c., comma 1 » per non avere il Tribunale di Roma riconosciuto il concorso di colpa della Unipol Sai nell’avere incautamente inviato l’assegno di traenza con posta ordinaria senza assicurarsi della ricezioneda parte del destinatario del plico.
1.3 Con il quarto motivo si lamenta «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti» per avere il Tribunale di Roma condannato Poste spa al risarcimento di un danno meramente potenziale e non effettivo del quale il danneggiato non ha fornito prova.
2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
2.1 La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda un assegno di traenza emesso su disposizione
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