Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 00537
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A M A, nato a Catania il 10/05/1989 avverso la sentenza del 26/05/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. M F, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2022, il Tribunale di Catania, riqualificando il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen oggetto d'imputazione nella contravvenzione prevista dall'art. 727 cod. pen., per quanto qui interessa ha condannato M A A alla pena di 1.000 euro di ammenda per aver detenuto un cucciolo di cane di razza di circa tre mesi in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttive di grandi sofferenze.
2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di mancata valutazione di una prova decisiva con particolare riguardo al certificato di nascita del proprio figlio ed alla dichiarazione resa dal veterinario che evidenziava l'ottimo stato di salute dell'animale.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità e/o la mancanza di motivazione con riguardo all'elemento oggettivo della produzione di gravi sofferenze, da intendersi quale lesione dell'integrità fisica dell'animale e, comunque, da desumersi da specifici elementi - nella specie non indicati - che dimostrino una sofferenza subita per un lasso di tempo rilevante.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla disposta confisca dell'animale, non riconducibile ai casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non deducibile in sede di legittimità e, comunque, perché manifestamente infondato.
1.1. Ed invero, la valutazione delle prove è operazione che rientra nell'esclusivo compito del giudice del merito salvo che un travisamento probatorio incrini la tenuta logica della decisione. Quest'ultimo vizio, tuttavia, non è invocabile quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758;
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, D G e a., Rv. 258774).
1.2. Questi requisiti risultano all'evidenza non soddisfatti nel caso di specie, ciò che vale sia con riguardo alla lamentata omessa valutazione del certificato di nascita del figlio dell'imputato - sottendendo la doglianza una alternativa ricostruzione del fatto incompatibile con il giudizio
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. M F, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2022, il Tribunale di Catania, riqualificando il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen oggetto d'imputazione nella contravvenzione prevista dall'art. 727 cod. pen., per quanto qui interessa ha condannato M A A alla pena di 1.000 euro di ammenda per aver detenuto un cucciolo di cane di razza di circa tre mesi in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttive di grandi sofferenze.
2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di mancata valutazione di una prova decisiva con particolare riguardo al certificato di nascita del proprio figlio ed alla dichiarazione resa dal veterinario che evidenziava l'ottimo stato di salute dell'animale.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità e/o la mancanza di motivazione con riguardo all'elemento oggettivo della produzione di gravi sofferenze, da intendersi quale lesione dell'integrità fisica dell'animale e, comunque, da desumersi da specifici elementi - nella specie non indicati - che dimostrino una sofferenza subita per un lasso di tempo rilevante.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla disposta confisca dell'animale, non riconducibile ai casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non deducibile in sede di legittimità e, comunque, perché manifestamente infondato.
1.1. Ed invero, la valutazione delle prove è operazione che rientra nell'esclusivo compito del giudice del merito salvo che un travisamento probatorio incrini la tenuta logica della decisione. Quest'ultimo vizio, tuttavia, non è invocabile quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758;
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, D G e a., Rv. 258774).
1.2. Questi requisiti risultano all'evidenza non soddisfatti nel caso di specie, ciò che vale sia con riguardo alla lamentata omessa valutazione del certificato di nascita del figlio dell'imputato - sottendendo la doglianza una alternativa ricostruzione del fatto incompatibile con il giudizio
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