Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10955

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10955
Data del deposito : 9 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A S B S E P A N M, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso l'avv. M C che unitamente all'avv. C P, li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
M D'I, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;



- controricorrente -


PREFETTO DI TORINO E QUESTORE DI TORINO;



- intimati -


avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino n. 33 V.G. pubblicata il 20 giugno 2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29 aprile 2004 dal Relatore Consigliere Dott. U V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MACCARONE

Vincenzo, che ha concluso per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sami ben Sadok Arfauoi, cittadino tunisino presente in Italia da oltre dieci anni in posizione irregolare, e sua moglie Nida Mariel Palomino Andres, cittadina peruviana in possesso di regolare permesso di soggiorno, depositavano presso la Questura di Torino domanda di regolarizzazione della presenza dell'Arfauoi sul territorio nazionale per motivo di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998.
Successivamente l'Arfaoui depositava presso la Prefettura di Torino istanza di revoca di un decreto di espulsione adottato nei suoi confronti il 5 ottobre 1990.
Entrambe le istanze venivano respinte con provvedimenti rispettivi del Prefetto di Torino in data 14 marzo 2000 e del Questore di Torino in data 28 marzo successivo.
I due provvedimenti venivano impugnati dall'Arfaoui e dalla Palomino dinanzi al Tribunale di Torino che, con ordinanza del 23-27 marzo 2001, rigettava il ricorso. Veniva proposto reclamo e la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 12-20 giugno 2001, dichiarava la carenza di giurisdizione in ordine al provvedimento del Prefetto di Torino che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di espulsione, dichiarava inammissibile per carenza di interesse il reclamo della Palomino e rigettava quello dell'Arfaoui contro il provvedimento del Questore. Contro la sentenza ricorrono per Cassazione S b S A e Nida Mariel Paolmino Andres con due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. Non hanno presentato difese il Prefetto e il Questore di Torino. Con ordinanza del 3 ottobre - 21 novembre 2003, la Corte, rilevato che nel ricorso viene prospettata una questione di giurisdizione, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del decreto di espulsione è concessa la medesima tutela giudiziaria prevista nei confronti del decreto di espulsione (SS. UU. 21 febbraio 2002, n. 2513;
29 aprile 2003, n. 6635), e da ciò consegue che la decisione del tribunale non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 13 bis, co. 4, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, entrato in vigore il 12 maggio
1999 ed applicabile perciò nella specie.
Alla luce di quanto precede il provvedimento e messo dalla Corte d'Appello di Torino sul reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale dev'essere cassato senza rinvio in quanto il processo non poteva essere proseguito.
Il rilievo officioso dell'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del tribunale costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali del doppio grado.

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