Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2018, n. 7971
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L'art. 8, comma 3, del d.l. n. 70 del 2011, dettato in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate ai sensi del d.l. n. 26 del 1979 (convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1979) e già poste in fase liquidatoria ai sensi dell'art. 1, comma 498, l. n. 296 del 2006, impone al commissario liquidatore, con evidenti finalità di ulteriore accelerazione nella chiusura di tali procedure, un programma operativo volto alla verifica di un possibile esito concordatario entro il termine di sei mesi e, in caso di mancata individuazione di un terzo assuntore, richiede procedersi alle attività regolate dalle norme di cui agli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, con la conseguenza che il commissario liquidatore può promuovere la dichiarazione di fallimento, anche prima della scadenza del termine, fermo restando il potere dell'autorità giudiziaria di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
Sul provvedimento
Testo completo
7 9 7 1 .18 C. I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Modalità di applicazione degli Presidente ANTONIO DIDONE articoli da 69 a 77 d.lgs. Consigliere FRANCESCO TERRUSI 270/1999 alle procedure di amministrazione straordinaria ALBERTO PAZZI Consigliere Rel. aperte ex lege 95/1979 Consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA Ud. 13/02/2018 PU ALDO CENICCOLA Consigliere Cron. 7971 R.G.N. 1804/2017 SENTENZA sul ricorso 1804/2017 proposto da: Sicilcassa S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante e Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Italia n. 29, presso lo studio dell' Avvocato M B, rappresentata e difesa dall' Avvocato S P, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Mare
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente SENT. 9 3 18 0 2
contro
M D, L S, S C R, nella qualità di Commissari Liquidatori della F.lli C S.p.a. in A.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell' Avvocato U G I, che li rappresenta e difende unitamente all' Avvocato E M giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
Assuntore C S.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio n.22, presso lo studio dell' Avvocato Carlo Giacchetti, rappresentata e difesa dall' Avvocato Antonio R, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M D, L S, S C R, nella qualità di Commissari Liquidatori della F.lli C S.p.a. in A.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell' Avvocato U G I, che li rappresenta e difende unitamente all' Avvocato E M, giusta procura in calce al controricorso adesivo al ricorso incidentale;
Cherr - controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
Sicilcassa S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante e Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Italia n. 29, presso lo studio dell' Avvocato M B, rappresentata e difesa dall' Avvocato 2 S P, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Rizzani De Eccher S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 32, presso lo studio dell' Avvocato M C, rappresentata e difesa dall' Avvocato Matteo Di Pede, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale-
contro
Assuntore C S.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio n.22, presso lo studio dell' Avvocato Carlo Giacchetti, rappresentata e difesa dall' Avvocato Antonio R, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale - Fallimento F.lli C S.p.a., Zeutron s.p.a., Italfondiario s.p.a. quale procuratore speciale di SPV IEFFE s.r.l. e di Castello Finance s.r.l., V.a.i.s. S.r.l., Lo Monaco Donata quale erede di B G, B.P.I. Società Consortile p.a., Innovest s.p.a., M D, L S e S C R in proprio;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d' Appello di Catania depositato il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal consigliere A P;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso се 3 principale di Sicilcassa e del ricorso incidentale di Assuntore C, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato Sicilcassa;
udito, per la ricorrente, l' Avvocato P che si riporta ai propri atti;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Assuntore C s.r.l., l' Avvocato R che si riporta ai propri atti;
udito, per il controricorrente Ministero, l'Avvocato Generale dello Stato A che si riporta ai propri atti;
udito, per i controricorrenti Montanari e altri, l' Avvocato I che si riporta ai propri atti;
udito, per la controricorrente al ricorso incidentale R d E s.p.a., l'Avvocato M C, con delega, che si riporta ai propri atti.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito della dichiarazione di insolvenza di F.lli C s.p.a adottata ai sensi della legge n. 95/1979 dal Tribunale di Catania in data 2 marzo 1996 il Ministro dell' Industria, il successivo 26 marzo 1996, disponeva l' apertura della procedura di amministrazione straordinaria della medesima società e nel prosieguo anche delle altre Ob società appartenenti al gruppo C. Nel corso della procedura, una volta pubblicato l' invito per la ricerca di terzi assuntori da parte dei Commissari liquidatori in ossequio al disposto dell' art. 8, comma 3, lett. a), d.l. 70/2011, Assuntore C s.r.l. con socio unico avanzava una serie di proposte di concordato per tutte le quindici società appartenenti al gruppo C. 4 La proposta relativa a F.lli C s.p.a., valutata in senso negativo dal comitato di sorveglianza e favorevolmente dai commissari liquidatori, veniva depositata, dietro autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, presso il Tribunale di Catania, il quale, con provvedimento in data 19 luglio 2016, negava l' omologazione successivamente sollecitata dichiarando nel contempo il fallimento della società;
ciò in quanto: i) il provvedimento ministeriale di autorizzazione al deposito della proposta di concordato andava disapplicato, essendo stato reso a seguito di un procedimento irregolare per difetto di acquisizione del parere del comitato di sorveglianza;
ii) la garanzia fideiussoria prestata era carente;
iii) il trust liquidatorio a cui sarebbe stato trasferito il patrimonio immobiliare della società non era meritevole di tutela poiché volto al perseguimento di interessi propri dell' assuntore, il quale sarebbe stato chiamato ad assumere il ruolo di trustee;
iv) la proposta era illegittima laddove prevedeva la falcidia dei crediti prededucibili e la violazione delle cause legittime di prelazione;
v) la proposta non era conveniente rispetto all' alternativa fallimentare.
2. Avverso tali statuizioni proponevano reclamo tanto Assuntore C s.r.l. quanto la società in amministrazione straordinaria in Chair persona dei commissari liquidatori. La Corte d'Appello di Catania, con decreto depositato il 16 dicembre 20L6, in parziale accoglimento del reclamo presentato, revocava il fallimento di Fratelli C S.p.a., confermando nel resto il provvedimento impugnato. Con questa decisione la corte distrettuale, pur reputando che l' art. 8, comma 3, lett. b), d.l. 70/2011 trovasse applicazione in tutti i casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria non si fosse chiusa mediante concordato ex art. 214 legge fall., con obbligo per il 5 commissario liquidatore di informare il Tribunale in merito al fatto che la procedura si trovava nelle condizioni per essere convertita in fallimento al fine di consentire a quest' ultimo di esercitare il proprio potere di conversione d'ufficio, riteneva, in accoglimento della tesi dei reclamanti, che la conversione potesse essere disposta solo dopo che fosse decorso il termine semestrale dalla definizione in senso negativo della soluzione concordataria previsto dall' art. 8, comma 3, lett. b), d. lgs. 70/2011, in quanto il fallimento, anche a seguito della mancata omologa, non era l' unico possibile sviluppo della procedura e occorreva verificare la percorribilità di altri scenari, quale un' autonoma chiusura, prima di accedere all' extrema ratio della conversione. Oltre a ciò la corte territoriale riteneva che il Tribunale avesse omesso, in violazione dell' art. 71, comma 1, d. lgs. 270/1999, di sentire preventivamente i commissari liquidatori, il MISE e l' imprenditore dichiarato insolvente, i quali erano stati coinvolti in adempimenti funzionali al giudizio di omologazione ma non al procedimento di conversione, né erano stati invitati a interloquire sul Chari punto in previsione di un simile sviluppo. La corte distrettuale rigettava invece il reclamo presentato da Assuntore C ritenendo corretta la decisione assunta dal Tribunale in merito all' inammissibilità della proposta di concordato.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. al fine di far valere tre motivi di impugnazione. Hanno resistito con controricorso i commissari liquidatori di Fratelli C s.p.a. in A.S., il Ministero dello Sviluppo Economico e Assuntore C s.r.l. con socio unico;
quest' ultima compagine ha proposto ricorso incidentale con cui ha illustrato sette profili di 6 doglianza al quale hanno aderito i commissari liquidatori di Fratelli C s.p.a. in A.S.. Avverso tale ricorso incidentale hanno presentato controricorso Rizzani De Eccher s.p.a. e Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., quest' ultima proponendo a sua volta ricorso incidentale. I restanti intimati non hanno svolto difese. Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., i commissari liquidatori di Fratelli C s.p.a. in A.S. e Assuntore C s.r.l. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell' art. 8, comma 3, lett. b), d.l. 70/2011, degli artt. da 69 a 77 d. lgs. 270/1999, delle leggi n. 95/1979, 273/2002 e 296/2006 nonché degli artt. 12 e ss. delle preleggi: in tesi di parte ricorrente la corte territoriale aveva ritenuto che la conversione anche d'ufficio in fallimento potesse essere disposta solo dopo che fosse decorso il termine di sei mesi dalla definizione in senso negativo della soluzione concordataria senza considerare che l' art. 8, comma 3, lett. b), d.l. 70/2011 prevedeva un termine