Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/05/2023, n. 15375

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/05/2023, n. 15375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15375
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12358/2018 proposto da: DORA TERMOSANITARI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato M P, per procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour 305, presso lo studio dell’avvocato M Y;
–ricorrente -

contro

B IBELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato M R, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente – avverso la SENTENZA n. 851/2017 del TRIBUNALE DI ASTI, depositata il 26 ottobre 2017;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere C B M, nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022.

PREMESSO CHE

1. I B ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare euro 3.786 per il pagamento di una fornitura di materiale sanitario, come risultante da una fattura. L’opponente ha dedotto di avere pagato a controparte la somma complessiva di euro 5.500 e ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta D T s.r.l. a restituire quanto indebitamente ricevuto. Il Giudice di pace di Bra ha respinto l’opposizione con la sentenza n. 53/2016. 2. La sentenza è stata impugnata da I B, contestando la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’opposta non aveva dimostrato che i dedotti pagamenti erano relativi ad altre forniture. Il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 851/2017, ha accolto l’appello e ha revocato il decreto ingiuntivo.
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