Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2018, n. 05961
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso 24080-2012 proposto da: ROSSI ANNA C.F. RSSNNA48L41L4980, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato P B, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 499/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 693/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi dei ricorsi;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega orale Avvocato BOER PAOLO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO. R.G. 24080/2012 9-
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.499/2012 la Corte d'Appello di Ancona accoglieva il gravame dell'Inps avverso la sentenza che aveva riconosciuto a R A il diritto alla totale cumulabilità fra redditi da lavoro e fruizione della pensione, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 289/2002 con obbligo dell'Inps di restituire alla pensionata le trattenute effettuate in ragione del principio del divieto di cumulo. A fondamento della decisione la Corte d'Appello, sulla scorta dell'estratto conto assicurativo, sosteneva che all'i gennaio 2007 l'interessata non avesse maturato il requisito contributivo pari a 1924 settimane corrispondente a 37 anni di contribuzione possedendo invece soltanto 1900 settimane di contributi, quest'ultime computate senza considerare la contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria la quale non è efficace ai fini della maturazione del diritto incidendo soltanto sulla misura della pensione. Sosteneva inoltre in via subordinata, che, pur considerando rilevante la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell'avvocato P B, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 499/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 693/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi dei ricorsi;
udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega orale Avvocato BOER PAOLO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO. R.G. 24080/2012 9-
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.499/2012 la Corte d'Appello di Ancona accoglieva il gravame dell'Inps avverso la sentenza che aveva riconosciuto a R A il diritto alla totale cumulabilità fra redditi da lavoro e fruizione della pensione, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 289/2002 con obbligo dell'Inps di restituire alla pensionata le trattenute effettuate in ragione del principio del divieto di cumulo. A fondamento della decisione la Corte d'Appello, sulla scorta dell'estratto conto assicurativo, sosteneva che all'i gennaio 2007 l'interessata non avesse maturato il requisito contributivo pari a 1924 settimane corrispondente a 37 anni di contribuzione possedendo invece soltanto 1900 settimane di contributi, quest'ultime computate senza considerare la contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria la quale non è efficace ai fini della maturazione del diritto incidendo soltanto sulla misura della pensione. Sosteneva inoltre in via subordinata, che, pur considerando rilevante la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico,
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