Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2023, n. 48761

CASS
Sentenza
14 novembre 2023
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14 novembre 2023

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In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2023, n. 48761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48761
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

4876 1-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent.n.sez.2100/23 Angelo Capozzi -CC 14/11/2023 Emilia Anna Giordano R.G.N.28268/2023 Ersilia Calvanese Ercole Aprile Relatore - Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL IT, nata a [...] il [...] avverso il decreto dell'1/6/2023 emesso dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avvocato Giovanni Berardi, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta a carico di HE EL, padre della ricorrente, proposta al fine di ottenere la restituzione dei beni immobili a lei intestati e ritenuti oggetto di interposizione fittizia, in quanto di proprietà del proposto. Nel decreto impugnato si rilevata il difetto di interesse in capo a IT EL, posto che quest'ultima in qualità di terza intestataria dei beni confiscati avrebbe potuto esclusivamente far valere l'effettiva titolarità degli stessi, mentre non poteva eccepire l'illegittimità della confisca per difetto dei requisiti di pericolosità sociale del proposto, né tanto meno la legittima provenienza dei beni.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, ritenendo che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocazione, l'illegittimità costituzionale (dichiarata da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) dell'art. dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a) e dell'articolo 16 dello stesso provvedimento nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). Nel caso di specie, doveva ritenersi che difettasse ab origine le condizioni per disporre la confisca e, pertanto, doveva essere accolta la richiesta di revocazione. Né poteva risultare ostativo il fatto che il proposto fosse stato ritenuto socialmente pericoloso sulla base del doppio titolo previsto dall'art. 1, lett.a) e lett.b) del d.lgs. n. 159 del 2011, non avendo la Corte di appello accertato in base a quale delle due previsioni era stata disposta la confisca.

2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza di elementi nuovi posti a fondamento del giudizio di revocazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La ricorrente si duole di presunte violazioni di legge che, invero, sarebbero state più correttamente qualificabili quali vizi di motivazione che, come noto, non sono suscettibili di deduzione in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione. Pur a voler superare tale aspetto, tuttavia, si ritiene che l'inammissibilità rilevata dalla Corte di appello sia

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