Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/10/2022, n. 32026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/10/2022, n. 32026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32026
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16630/2021 R.G. proposto da IMPERATO DI MONTECORVINO PATRIZIO, rappresentato e difes o dall’Avv. G V, con domicilio eletto in Roma, via G. Paisiello, n. 27;
–ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
–intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18896/20, depositata il 23 di- cembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere G M.

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della Giustizia convenne in giudizio P I d M, concessionario di un alloggio collettivo di servizio presso la Scuola di formazione del personale penitenziario "Giovanni Falcone" di Roma, in qualità di assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, proponendo opposizione al decreto in- giuntivo n. 2173/19, emesso il 25 gennaio 2019, con cui il Giudice di pace di Roma gli aveva intimato la restituzione in favore dell'Imperato della maggior somma di Euro 4.960,80, oltre interessi, indebitamente corrisposta a titolo di oneri occupazionali per il periodo compreso tra il 1° marzo 2007 ed il 30 aprile 2014, per effetto della rideterminazione dei relativi criteri di quantificazione, disposta con PDG n. 1569 dell'11 marzo 2014. A sostegno dell'opposizione, il Ministero eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. b), cod. proc. amm., nonché l'insussistenza del credito azionato, in virtù dell'irretroattività del PDG n. 1569 del 2014. Si costituì l'Imperato, chiedendoil rigetto dell'opposizione, ed in subor- dine la condanna dell'Amministrazione alla restituzione della somma indebi- tamente riscossa.

1.1. Il Giudice di pace, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giuri- sdizione con ordinanza del 30 luglio 2019, accolse l'opposizione, con sentenza del 3 dicembre 2019, revocando il decreto ingiuntivo.

2. L'impugnazione proposta dall'Imperatoè stata rigettata dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 23 dicembre 2020 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda propo- sta con il ricorso per decreto ingiuntivo. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che la controversia fosse riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 133, comma primo, lett. b), cod. proc. amm., in quanto riguardante la materia dell'assegnazione,cir- colazione e gestione degli alloggi collettivi di servizio, e non avente ad oggetto indennità canoni ed altri corrispettivi, dal momento che il rapporto dedotto in giudizio non aveva carattere meramente patrimoniale, ma si collocava in una area caratterizzata dall'esercizio di un potere autoritativo della PubblicaAm- ministrazione.Premesso infatti che in tema di concessioni di beni pubblici la natura intrinsecamente amministrativa del potere attribuito all'Amministra- zione, sia nella fase prenegoziale che in quella di gestione del rapporto, con- ferisce al diritto del privato una veste particolare, che giustifica la devoluzione delle relative controversie alla cognizione piena del Giudice amministrativo, ha rilevato che nelcaso in esame si discuteva delle modalità di esercizio del potere di rideterminazione degli oneri occupazionali, sotto il profilo della de- correnza dei relativi effetti, concludendo pertanto che la controversia spettava alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, munito anche del po- tere di emanare decreti ingiuntivi, ai sensi dell'art. 118 cod. proc. amm.

3. Avverso la predetta sentenza l'Imperato ha proposto ricorso per cas-
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