Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 07040

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 07040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07040
Data del deposito : 12 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 20843-2016 proposto da: TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003 - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

C R, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR o presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 237/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 357/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R R per delega verbale Avvocato A M;
udito l'Avvocato A G per delega verbale Avvocato R M. RGN. 20843/2016

FATTI DI CAUSA

La corte d'appello di Firenze con sentenza del 10.3.2016 n. 237 ha riformato parzialmente la decisione del tribunale di Livorno che, in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di R C, dipendente della società appaltatrice Pietro M Ambiente spa (PMA spa), aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società committente Trenitalia Spa al pagamento del trattamento di fine rapporto, dovuto dalla M spa al lavoratore in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art.29 del DLGS n.276/2003, liquidando il minor importo maturato per il solo periodo di lavoro intercoso con la società appaltatrice M spa. La corte di merito, diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure in sede di opposizione ed in accoglimento dell'appello incidentale di Chiavacci, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo di Trenitalia, riconoscendo l'intero importo richiesto dal lavoratore a titolo di TFR, incluso quanto maturato nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della precedente società appaltatrice del servizio di pulizia, in , forza di un accordo sindacale intercorso tra i lavoratori e le due ditte che si erano succedute nell'appalto con Trenitalia. In particolare poi la corte fiorentina ha ritenuto: a) che andasse applicata alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art.29 del DLGS n.276/2003 in tema di responsabilità solidale del committente nei confronti del dipendente dell'impresa appaltatrice, nonostante nella fattispecie di causa andasse applicata altresì la disciplina di cui al DLGS n. 163/2006 sugli appalti pubblici, che tuttavia non contiene alcuna norma che consente di derogare alla disciplina di cui al citato art.29, regolamentando il DGSL n.163/ 2006 soltanto il regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e non escludendo espressamente che il rapporto tra committente e appaltatore sia regolato comunque dall'art.29 in punto di responsabilità solidale verso il lavoratore;b)che, in base alla legge n.296 del 2006, la titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del TFR rimaneva pur sempre in capo alle aziende con più di 50 dipendenti - come la M spa- , nonostante che l'accantonamento fosse stato depositato presso il Fondo di garanzia e che pertanto andava respinta l'eccezione sollevata da Trenitalia di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con l'INPS , quale gestore del Fondo di Garanzia;
c)che infatti non RGN. 20843/2016 si verteva nel caso in esame in un' ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art.1203 c.c., in quanto l'obbligo di pagamento del TFR trovava fonte direttamente dall'art. 29 del dlgs n.276 e non per l'interesse a soddisfare il lavoratore in qualità di creditore, con conseguente surrogazione del solvens nella medesima posizione dell'accipens;
d)che la circostanza che le quote di TFR dovevano essere versate al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non incideva sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio, come precisato dall'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2007, e che comunque l'esistenza, la durata e la natura della prestazione lavorativa non erano state contestate, peraltro essendo Trenitalia in grado di conoscere i lavoratori addetti all'appalto;
e)che la possibilità per il lavoratore di accedere al Fondo di garanzia, a causa dello stato di insolvenza della società appaltatrice , non esonerava la committente dalla sua obbligazione solidale, atteso che il Fondo è istituito per legge in funzione solidaristica pubblica ed è quindi tenuto ad intervenire solo in favore del lavoratore e dei suoi aventi diritto, non certo a sollevare gli obbligati solidali del datore di lavoro dall'adempimento retributivo da questi non assolto, restando comunque sempre salva la facoltà di agire in regresso verso l'obbligata principale;
f)che doveva quindi escludersi anche qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale in relazione ad un preteso eccesso di delega (Corte Cost. ord. 18 gennaio 2013 n. 5), come anche ad una irragionevolezza della disposizione o ad una violazione del diritto di difesa o di azione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a. affidato a sei motivi, nel corpo dei quali è stata sollevata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 con riferimento agli art. 3 e 41 della Costituzione.;
ha resistito Chiavacci con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, dell'art. 118 sesto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt.4, 5 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c. p. c. . Sostiene la società ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto applicabile all'appalto in questione l'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 atteso che, essendo Trenitalia s.p.a. concessionaria ex lege del servizio ferroviario (servizio pubblico essenziale) ed RGN. 20843/2016 operando quale amministrazione aggiudicatrice che stipula contratti di appalto per servizi sussidiari del settore dei trasporti (pulizia dei rotabili ferroviari ed altri servizi di pulizia ad essi connessi), sarebbe soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006 per gli appalti pubblici che prevede, ai sensi dell'art. 118 comma 6 del citato d.lgs. n. 163 del 2006) una responsabilità solidale solo tra appaltatore e sub appaltatore e non anche con il committente. Il motivo non merita accoglimento. Anche di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarire che il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 comma 2^ del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del d.l. n. 76/2013, (conv., con modif., dalla I. n. 99 / 2013), non trova applicazione nei confronti di soggetti privati , quale è nella specie, Trenitalia s.p.a., a quali pure si applica il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori", in quanto non vi è un espresso divieto di legge ed inoltre il d.lgs. n. 276/ 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163/ 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto sono tra loro compatibili (cfr. Cass.24/05/2016 n.10731 e più recentemente Cass. sez. VI-L 06/04/2017 n. 8955 e Cass. sez. VI-L 20/07/2018 n. 19339 ). Si è sottolineato che il codice dei contratti pubblici non contiene "una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)." Per l'effetto "ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, comma 2^ D.Igs. 276/2003 a quei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure RGN. 20843/2016 siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. n. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante ' monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)." Per l'effetto si è ritenuto che nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato come Trenitalia s.p.a., le due discipline possano concorrere stante, come prima osservato, l' assenza di un espresso divieto di legge e la chiarita compatibilità delle finalità cui ciascuna è finalizzata ( cfr. in termini le già ricordate Cass. n. 10731/ 2016 e Ord.sez. VI-L n. 19339/ 2018). Le considerazioni sopra svolte sono pienamente condivise dal Collegio che, in assenza di ragioni per discostarsene, intende darvi continuità.RGN. 20843/2016 2) Con il secondo motivo di ricorso e, in via gradata al primo motivo, si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art.29 in relazione agli artt. 3 e 41 cost. per essere i committenti di appalti pubblici destinatari di una disciplina eccessivamente onerosa rispetto ad altri operatori economici, essendo soggetti oltre che al regime della solidarietà ex art.29 citato e all'azione sostitutoria di cui all'art.1676 c.c., anche alla disciplina di cui al Dlgs n.163/2006. Il motivo non merita accoglimento;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 sollevata è stata già vagliata da questa Corte che I' ha ritenuta infondata evidenziando, in maniera del tutto condivisibile , la peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano la diversità delle discipline (cfr. Cass.n. 20327/2016 e più recentemente Cass. n. 8955/2017, Cass. n. 10777/ 2017e Cass.n. n. 3885/2018). In particolare Cass.n.8955/2017 proprio in relazione alla società Trenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori", ha evidenziato l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il d.lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazion sull'esecuzione dell'appalto. iLA,k 3) con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 755-757 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, del D.M. 30 gennaio 2007, dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui non ha dichiarato l' estraneità di Trenitalia spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS e non del datore di lavoro - appaltatore. Per la ricorrente poiché il pagamento effettuato al Fondo tesoreria Inps estingue l'obbligazione del datore di lavoro, non essendovi inadempimento datoriale si estinguerebbe anche la solidarietà del committente. Ne conseguirebbe altresì la carenza di legittimazione passiva di Trenitalia per il pagamento del TFR successivamente al 1 gennaio 2007, data entro cui era stato effettuato il conferimento del TFR maturato. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui RG N. 20843/2016 non ha dichiarato l' estraneità di Trenitalia spa al pagamento delle quote del TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS e non del datore di lavoro - appaltatore. Il motivo è infondato . Questa corte ha già precisato (cfr Cass n. 10354/2016 ) con orientamento che qui si condivide, che l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell'impiego nei lavori appaltati) e non anche l'effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria ( a norma della L. n. 296/ 2006, art. 1, comma 756, seconda parte). Se è vero che il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, quest'ultima ha l'onere di allegazione e di prova dell'avvenuto versamento ove lo opponga in eccezione. L'art. 1 della legge 296/06 prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Ne consegue che Trenitalia spa non poteva limitarsi a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dal 1 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto dedurre di avere allegato e provato ,nel giudizio di merito, i versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (Pietro M Ambiente spa). Per contro nel motivo di ricorso non si indicano , come era necessario al fine della decisività della censura, le allegazioni svolte nelle fasi di merito circa l'effettivo versamento dei contributi al Fondo di tesoreria (da parte del datore di lavoro). La ricorrente invero si limita a riproporre in questa sede la questione del proprio difetto di legittimazione passiva e sotto tale aspetto il motivo è quindi infondato.( cfr " Cass. n. 3884/ 2018 , già citata).RGN. 20843/2016 4) con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.633 c.p.c. e dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. : per la società ricorrente la solidarietà va limitata ai trattamenti retributivi maturati in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e non per l'intero trattamento maturato nel corso del rapporto. Nonostante nel ricorso per ingiunzione la solidarietà della committente Trenitalia era stata invocata con riferimento al periodo lavorato, dal febbraio 2006 al febbraio 2010, presso la M spa , la corte territoriale aveva poi accolto la domanda di pagamento dell' aliquota di TRF maturata anche nel periodo antecedente. Aveva quindi errato la corte di merito nel ritenere che il diritto del lavoratore a vedersi liquidare anche le quote precedenti trovassero fonte nell'accodo sindacale stipulato tra la società Bucalossi e la PMA spa. Anche tale motivo è infondato . La Corte di merito ha accertato in fatto che la somma richiesta col decreto ingiuntivo a titolo di t.f.r. era comprensiva del trattamento di fine rapporto maturato con i due datori di lavoro succedutisi nell'appalto ed ha evidenziato che con accordo collettivo del dicembre 2005 la quota di t.f.r. maturata presso' l'originaria società appaltatrice non era stata versata al lavoratore ma trasferita alla società subentrata nell'appalto con Trenitalia. Con accertamento di merito a lei riservato, poi, la Corte territoriale ha verificato che era stata documentalmente provata la continuità nell'appalto nel passaggio da una società all'altra (sempre sul lotto 7 Toscana) e che nessuna specifica contestazione era stata mossa al riguardo . Si tratta all'evidenza di accertamenti di fatto non suscettibili di nuova e diversa valutazione davanti a questa Corte di legittimità. Ne consegue che non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge. La Corte ha correttamente ritenuto la responsabilità solidale della committente su un credito che ha accertato che era maturato nel corso del medesimo appalto di servizi ( sul quale si erano succedute due differenti società appaltatrici). Non è incorsa in alcuna violazione dell'onere della prova atteso che il lavoratore ha documentalmente dimostrato l'esistenza del suo credito. Neppure ha violato le norme in materia di decreto ingiuntivo avendo riconosciuto al lavoratore proprio la somma che era stata azionata col decreto, comprensiva del credito per t.f.r. oggettivamente maturato , sul medesimo contratto di appalto ma con un precedente datore di lavoro e da quest'ultimo ceduto, con RGN. 20843/2016 accordo collettivo, all'atto del trasferimento del personale alla società subentrante nell'appalto stesso. 5) Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli arti. 1 e 2 L. 297/82 e dell'art. 1203 n. 3 c., oltre che dell'art.29 comma 2^ del
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