Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07344

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07344
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASERTANO MICHELE nato a CAPUA il 24/03/1977 avverso l'ordinanza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di I3RESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale P L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.18908/21 del 20 aprile 2021, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di M C avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto C responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 8, e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, in Seregno il 14 dicembre 2012, nell'esercizio delle sue funzioni di maresciallo e ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Seregno (dunque con l'aggravante dell'abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti quella pubblica funzione), falsificato il verbale di arresto di H A, attestando falsamente che determinati fatti erano stati compiuti o erano avvenuti alla presenza dei militari operanti, e che determinate dichiarazioni erano state da loro ricevute, omettendo o alterandone il contenuto, così attestando fatti dei quali tale atto pubblico fidefacente era destinato a provare la verità (capo d'imputazione 1). Con ordinanza del 1°Iuglio 2022, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di C, rilevando che "la difesa assume che i carabinieri Guarascio e Volpi, nel procedimento disciplinare a carico di C, abbiano dichiarato che gli orari indicati negli orari di servizio da loro rispettivamente compilati erano quelli effettivi, ma non indica in quale occasione avrebbero reso simili dichiarazioni e neppure le produce", che la difesa non aveva formulato richiesta di audizione dei predetti militari e che anche se le dichiarazioni fossero state nel senso indicato dalla difesa, ciò non avrebbe comportato una pronuncia assolutoria.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di M C;
premesso lo svolgimento del processo, il difensore rileva che sarebbe stata sufficiente la semplice consultazione del fascicolo per avvedersi che gli atti erano stati debitamente allegati;
inoltre la stessa Corte di appello aveva dato atto che non era stato trasmesso l'intero fascicolo inerente C, per cui il provvedimento di inammissibilità era stato preso senza avere contezza del contenuto integrale del fascicolo;
quanto all'osservazione secondo la quale la difesa non aveva chiesto di sentire come testi coloro che avevano reso le dichiarazioni, il difensore osserva che non vi era alcuna necessità che la richiesta fosse contenuta nell'istanza di revisione, visto che poteva essere depositata una lista testi sette giorni prima dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza. Relativamente poi alla considerazione secondo la quale i militari avrebbero già confermato gli orari indicati negli atti, il difensore ribadisce che la Corte di appello non aveva visionato l'intero fascicolo, senza specificare quindi quali atti avesse consultato, né le nuove prove allegate dalla difesa;
inoltre, nel giudizio a carico di A erano stati sentiti solo Vanni e Guarascio ed a nessuno dei due era stato chiesto nulla in merito agli orari, mentre gli altri due militari (Volpi e Torraca) non erano stati sentiti;
né era stato contestato alciunchè in merito agli _ orari quando i militari erano stati sentiti quali indagati, unitamente a C;
il difensore aggiunge che le dichiarazioni rese dai carabinieri escussi nel procedimento disciplinare provavano oltre ogni ragionevole dubbio che gli orari indicati nei verbali erano veri, sconfessando la tesi accusatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

1.1 Appare opportuno, per l'inquadramento della vicenda, riportare parte della sentenza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C: "Secondo l'ipotesi accusatoria, subito dopo essere stata fermata mentre si trovava in compagnia di altri amici e condotta da alcuni carabinieri in caserma, perché trovata in possesso dell'indicato quantitativo di droga, la P - verosimilmente per evitare che il suo nominativo venisse segnalato alla competente prefettura - era stata indotta dal maresciallo C a dichiarare falsamente che lo stupefacente le era stato poco prima venduto da quel marocchino, dietro il pagamento della somma di 40 euro: giovane che, invece, già conosciuto dalla ragazza, era stato da quest'ultima invitato, con una telefonata fattagli proprio mentre era ancora in caserma, ad un incontro in un parco di Seregno per poter consumare assieme dell'hashish e che era stato, perciò,
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