Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 10803

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La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2015, n. 10803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10803
Data del deposito : 26 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B E - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. P E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17841-2009 proposto da:
FONDAZIONE OPERA MICHELANGELO VIRGILLITO C.F. 80011230879, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 57, presso l'avvocato L P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G;

- ricorrente -

contro
CASA DI OSPITALITÀ SALVATORE BELLIA oggi RESIDENCE SALVATORE BELLIA - S. LUIGI GONZAGA - COSTANZO CUTORE, C.F. 80011230879, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M S A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 685/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. FELICE M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PTRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.7.1997 la Fondazione Opera Michelangelo Virgillito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania su ricorso della Casa di ospitalità Salvatore Bellia per il pagamento della somma di L. 165.960.000, corrispondente a tre annualità (1995, 1996 e 1997) di una rendita attribuita a detto ente di beneficenza in virtù di un'apposita disposizione testamentaria in suo favore. A sostegno, la circostanza che col proprio testamento V M aveva disposto l'erogazione di una rendita annua in favore dell'Albergo dei poveri di Paternò, successivamente ridenominata Casa di ospitalità Salvatore Bellia. La quale, tuttavia, divenuto ente sub regionale sovvenzionato dalla Regione siciliana, aveva iniziato a svolgere la propria attività di assistenza in regime di convenzione e previo pagamento di rette. Con la conseguenza di non rivestire più i connotati dell'ente d'assistenza dei poveri beneficiato dal testatore.
Resistendo la parte opposta, il Tribunale rigettava la domanda. Adita dalla Fondazione Opera Michelangelo Virgillito, la Corte d'appello di Catania rigettava l'impugnazione, con sentenza pubblicata il 22.5.2008. Osservava la Corte territoriale - per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità - che la Casa di ospitalità Salvatore Bellia non aveva subito alcun mutamento dall'epoca di redazione del testamento (e comunque dal 1877), e che la sua natura fosse ad ogni modo irrilevante ai fini della decisione. Non vi era prova, infatti, che il testatore avesse inteso subordinare l'attribuzione patrimoniale gratuita alla condizione che il beneficiato non fosse un ente pubblico regionale, come tale tenuto al rispetto della relativa disciplina.
Rilevava, quindi, che l'affermazione per cui la Casa di ospitalità Salvatore Bellia continuava a svolgere l'attività di assistenza dei poveri, come stabilito all'art. 4 del suo statuto, non era contraddetta dalla previsione di una retta di ricovero a carico degli enti pubblici convenzionati, atteso l'ammontare simbolico di tali rette, notevolmente più basso rispetto agli importi fissati dalla normativa regionale anche quando le rette gravavano sugli stessi ricoverati. Non vi era prova, pertanto, che l'ente beneficiato, nell'applicare la normativa vigente, fosse venuto meno al suo scopo di ricevere e mantenere i poveri, preferendo nell'ammissione i cittadini di Paternò, in modo pienamente corrispondente alla volontà espressa nel testamento di V M. Per la cassazione di tale sentenza Fondazione Opera Michelangelo Virgillito propone ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la Casa di ospitalità Salvatore Bellia, oggi ridenominata Residence Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, deduce la violazione della L.R. siciliana n. 22 del 1986, artt. 30, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54 e 57 e degli artt. 630, 633 e 648 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

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