Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31856
Ordinanza
11 dicembre 2024
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Massime • 1
Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22658/2019 Numero sezionale 1658/2024 Numero di raccolta generale 31856/2024 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MUTUO ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente Ud. 29/05/2024 GIUSEPPE GRASSO Cons. Rel. CC R.G.N. PATRIZIA PAPA Consigliere 22658/2019 CESARE TRAPUZZANO Consigliere GIANLUCA GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22658/2019 R.G. proposto da: AN NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAGANI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
PI RA NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANTONIO CIAMARRA 259, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CARLETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale – nonché TO BR, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS ISABELLA MARIA CESARINA;
- controricorrente ai ricorsi principale e incidentale - avverso la sentenza n. 3405/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; Numero registro generale 22658/2019 Numero sezionale 1658/2024 Numero di raccolta generale 31856/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 11/12/2024 29/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. AN NT ottenne sentenza di condanna nei confronti del di lei figlio, ES EO SA, e della moglie separata di costui, RI LV, al pagamento della somma di € 152.237,54, che l'attrice espose avere mutuato ai convenuti, onde consentire loro l'acquisto della casa familiare.
2. Impugnò la sentenza la sola LV.
2.2. La Corte d'appello di Roma, accolta l'impugnazione della LV, rigettò la domanda avanzata nei di lei confronti dalla NT. La difformità dell'epilogo consiglia, sia pure in breve, riprendere, da sùbito, i passaggi argomentativi salienti della decisione di secondo grado: a) colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare (cita Cass. nn. 180/2018 e 17050/2014); b) la scrittura dell'11/6/2004, con la quale il SA riconosceva il debito era priva di valore nei confronti della LV, la quale, non solo non ha l'aveva sottoscritta, ma l'aveva anche contestata e il riconoscimento di uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 1309 cod. civ., né risultava che avesse rilasciato procura al marito;
c) peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale (cita Cass. n. 3471/2007), di talché non v'è vincolo di solidarietà (cita Cass. n. 10116/2015).
3. AN NT propone ricorso sulla base di tre motivi. 2 di 10 Numero registro generale 22658/2019 Numero sezionale 1658/2024 ES EO NT in seno al depositato controricorso Numero di raccolta generale 31856/2024 propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. Data pubblicazione 11/12/2024 RI LV resiste con controricorso al ricorso incidentale del SA. Sono state depositate memorie illustrative.
4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372 e dell'art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Si assume che la LV non avrebbe potuto essere considerata terza,
4.1. Il motivo è in parte inammissibile e per altra parte privo di fondamento. Quanto al profilo d'inammissibilità. Costituisce principio fermo che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 3 di 10 Numero registro generale 22658/2019 Numero sezionale 1658/2024 Numero di raccolta