Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/1976, n. 4338

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L'amministratore di una societa che tenga i libri contabili in modo sommario e non intellegibile, in violazione dei criteri dettati per la compilazione dei libri medesimi dagli artt 2216 e 2217 cod civ, ovvero non si adoperi per eliminare il disordine esistente nelle scritture lasciategli dal suo predecessore, pone in essere Atti illeciti potenzialmente idonei a produrre pregiudizio alla societa, e, quindi, tali da giustificarne la condanna generica al risarcimento del danno, a seguito di Azione di responsabilita promossa dalla societa stessa, a norma dell'art 2392 cod civ. ( V 970/71, mass n 350909; ( V 2794/64, mass n 304102).*

Con riguardo all'Azione di responsabilita promossa da una societa contro il suo amministratore (art 2392 cod civ), per inadempienza di quest'ultimo all'Obbligo di provvedere al pagamento di imposte, la circostanza della Mancanza dei fondi necessari per provvedere a quei versamenti costituisce fatto elidente l'efficacia degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la cui dimostrazione, pertanto, e a carico del convenuto, ai sensi dell'art 2697 cod civ.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/1976, n. 4338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4338
Data del deposito : 19 novembre 1976

Testo completo

Con riguardo all'Azione di responsabilita promossa da una societa contro il suo amministratore (art 2392 cod civ), per inadempienza di quest'ultimo all'Obbligo di provvedere al pagamento di imposte, la circostanza della Mancanza dei fondi necessari per provvedere a quei versamenti costituisce fatto elidente l'efficacia degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la cui dimostrazione, pertanto, e a carico del convenuto, ai sensi dell'art 2697 cod civ.*