Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21075

CASS
Sentenza
17 maggio 2023
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17 maggio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21075
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR NC nato a [...] il [...] D'BE SI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore avv. Roberto SERINO (per IA D'BE), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in caso di mancato accoglimento delle censure mosse con il ricorso principale, che venga sostituita la pena detentiva inflitta con pena diversa dalla pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20 -bis c.p. e 545-bis c.p.p. ricorrendone i presupposti ivi previsti, con ogni conseguenziale pronuncia.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato RA IM e IA D'BE alle pene ritenute di giustizia per il reato di estorsione commesso in concorso tra loro.

2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

2.1. Nel ricorso di RA IM la sentenza è stata censurata, quanto all'affermazione di responsabilità, "per illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione, con specifico riferimento alle censure articolate dalla difesa dell'imputato nell'appello circa l'inattendibilità delle dichiarazioni del denunciante" nonché, quanto all'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma e al trattamento sanzionatorio, per violazione della legge penale e vizio della motivazione.

2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di IA D'BE è articolato in quattro motivi: violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" sull'affermazione di responsabilità;
violazione della legge penale (art. 393 cod. pen.) e "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" per la mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
violazione della legge penale (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.) per l'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità;
violazione della legge penale (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) in ordine all'applicazione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e alla conseguente determinazione della pena. Con un motivo nuovo la difesa della ricorrente ha chiesto che, in caso di mancato accoglimento delle censure mosse con il ricorso principale, la pena detentiva inflitta venga sostituita con pena diversa dalla pena pecuniaria ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., ricorrendone i presupposti.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto Li dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'imputata D'BE hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, dovendosi premettere che entrambe le impugnazioni, in punto di responsabilità, hanno denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

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