Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 232
Sentenza
12 gennaio 1999
Sentenza
12 gennaio 1999
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Massime • 1
In tema di registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, la facoltà accordata dalla circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 9 marzo 1992 (capo D, n. 3) di utilizzare (per le registrazioni, prescritte dall'art. 31, comma quinto, del D.Lgs n. 119 del 1992) "i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle registrazioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti" non comporta un rinvio indiscriminato alla disciplina originaria di tali registrazioni ed, in particolare, per quanto attiene ai registri IVA, al decreto del Ministro delle Finanze 11 agosto 1975, il quale dispone, all'art. 1, che "le registrazioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del d.P.R. n. 63 del 1972, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'GE NC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato P. GIAMMARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO GIAMMARIA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LUCO DEI MARSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso l'avvocato P. LETTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO SUCAPANE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/96 della Pretura di AVEZZANO, depositata il 06/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. Il commissario prefettizio del comune di Luco dei Marsi, con ordinanza notificata il 28 maggio 1994, ingiungeva a D'GE RA, commerciante all'ingrosso di prodotti medicinali veterinari e parafarmaceutici con deposito nello stesso comune, il pagamento della sanzione amministrativa di L. 8 milioni, per omesso aggiornamento del registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, ai sensi degli articoli 31, comma 5, e 38, comma 9, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n.119. Il D'GE proponeva opposizione dinanzi al pretore di Avezzano, assumendo che le annotazioni erano state regolarmente effettuate sui tabulati elettrocontabili tenuti dal commercialista ai fini delle registrazioni IVA, come consentito dalla circolare del Ministero della Sanità 9 marzo 1992, n.7;
in subordine chiedeva la riduzione della sanzione.
1.2. Con sentenza 25 gennaio - 6 febbraio 1996 il pretore, ritenuta sussistente la violazione, riduceva la sanzione a L. 4 milioni, con la motivazione seguente:
- le rigorose formalità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L.vo 119 / 92, concernenti i movimenti di prodotti altamente pericolosi per la salute, hanno lo scopo di consentire il controllo giornaliero da parte dell'autorità sanitaria;
- la circolare invocata, pur ritenendo equivalenti all'annotazione delle transazioni sul registro quella sui tabulati elettrocontabili, non poteva trovare applicazione, in quanto il termine ivi previsto per le registrazioni (sessanta giorni dal compimento delle operazioni) renderebbe impossibile il controllo immediato dello stato e dei movimentio del magazzino. In definitiva, l'equiparazione è possibile solo in quanto consenta un immediato controllo e, nella specie, il D'GE non aveva dato dimostrazione di tale possibilità.
Avverso tale sentenza il D'GE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi