Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/09/2019, n. 23224
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Testo completo
FATTO
Con sentenza n. 110/2014 la CTR di Firenze rigettava l'appello proposto da Società Agricola B. s.s. avverso la sentenza della CTP di Grosseto n. 131/2012 con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di (XXXXXX) ai fini dell'imposta di registro e catastale.
Osservava il giudice del gravame che non sussisteva sul piano normativo alcun obbligo di informazione in relazione alla possibilità di far ricorso alla procedura di accertamento con adesione sicchè non era configurabile alcun vizio di nullità dell'avviso privo di una tale informazione.
Sottolineava peraltro che nel caso in esame l'avviso di accertamento non investiva direttamente il quantum dell'imposta ma unicamente la spettanza di una agevolazione tributaria prevista a incentivazione dell'attività agricola.
Rilevava che la contestazione riguardava unicamente l'esclusione del valore dei fabbricati che non avrebbero dovuto essere considerate esenti dal beneficio fiscale previsto dalla L. n. 983 del 1977, art. 7, unicamente con riguardo ad atti di acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle culture forestali.
Osservava infine che l'applicazione dell'agevolazione richiesta in via subordinata richiedeva la dimostrazione dell'utilizzazione in modo stabile e non precario.
Evidenziava comunque che non poteva invocarsi l'applicazione di altro beneficio fiscale quando era stata chiesta in via prioritaria l'applicazione di una agevolazione fiscale in relazione ad un atto sottoposto a specifica tassazione ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria e ciò per la ragione che l'esercizio del potere di accertamento del tributo non può essere soggetto a due momenti diversi ma ad un unico momento esaurito il quale il potere accertativo si estingue.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Agricola B. s.s. affidandosi a due motivi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce la