Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 15981

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 15981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15981
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16227/2021 R.G. proposto da : SOCIETA’ SANNITA GESTIONE CREDITI a R . L . in liquidazione , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via dei P odesti n. 4, presso lo studio dell’avvocato F A (FRMNTN82H15L719I) rappresentato e difeso dall ’ avvocato P R (PRZRRT62T18F839E) -ricorrente –

contro

PARENTE F, elettivamente domiciliato in Roma alla via Asmara, n. 33, presso l’avvocato L P, rappresentato e difesodall’avvocato T P (TDDPPL70R14F839G) -controricorrente - nonchécontro ZERELLA CONCETTA,

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Soc. coop. p.a. –intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE BENEVENTO n. 1761/2020 depositata il01/12/2020. Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021;
estensore: C V All’udienza pubblica del 18/04/2023 il difensore della ricorrente avvocato R P ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avvocato P T per il controricorrente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione. Il Sostituto Procuratore Generale A M S ha concluso per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, con assorbimento del terzomotivo. Udita la relazione svolta , nella camera di consiglio del 18/04/2023, dal Consigliere C ristiano V alle, la Corte osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

La Società Sannita G estione Crediti (di seguito SSGC) S.r.l. aveva chiesto, con atto del 30/05/2011, di essere sostituita, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., a Concetta Zerella in un a procedura esecutiva promossa dalla stessa Zerella nei confronti della B anca del Lavoro e del Piccolo Risparmio soc. coop. p. a. ma le era stata ritenuta opponibile la cessione del credito effettuata da Concetta Zerella in f a vore del figlio F P in data 26/05/2011, notificata alla detta banca il successivo 0 8/ 0 6/2011;
introdotto il giudizio di merito ai sensi dell ’ art. 512 cod. proc. civ. l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 28/12/2011 era oggetto di reclamo al Collegio , che l ’ acco lse ;
il giudice dell ’ esecuz ione procedette, quindi,con successiva ordinanza, all ’ assegnazione delle somme in favore di F P;
l’opposizione agli atti esecutivi, proposta, dalla SSGC S.r.l., avverso detta ordinanza di assegnazione venne dichiarata inammissibile , con sentenz a, dal Tribunale di Benevento;
la SSGC S.r.l. propose ricorso per cassazione, che venne accolto dalla sentenza di questa Suprema Corten. 20172 del 18/08/ 2017 di cassa zione con rinvio ;
l a causa di opposizione agli atti esecutivi è stata riproposta dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Tribunale Benevento , in persona di Ud.18/04/2023 PU R.g. n. 16227 del 2021;
estensore: C V diverso magistrato e l ’ opposizione agli atti è stata rigettata dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1761 del 1/12/2020;
avverso la quale, resa i n unico grado , ri corre la SSGC S.r.l. in liquidazionecon tre motivi. Resiste F P con controricorso. Non risulta il deposito di memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso. Il primo motivo reca censura di v iolazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 511 cod. p roc . c iv ., 2914 e 1265 c od . c iv . Afferma la SSGC S.r.l. in liquidazione che l’art. 2914 n. 2 cod. civ. cod. c iv . deve ritenersi applicabile anche in relazione all ’ intervento di cui all’art. 511 c od . p roc . c iv . , che integra una forma di espropriazione del diritto del creditore sul ricavato o una espropriazione presso terzi condotta nelle forme dell’intervento;
l’art. 1265 cod.c iv . si prefigge di
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