Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20215
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MARIO nato a NAPOLI il 21/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 21 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato M M alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 618 euro di multa per il reato di rapina impropria aggravata.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in ordine a diversi profili.

2.1. Quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina impropria, la sentenza è frutto di una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali" là dove ha ritenuto dimostrato che la persona offesa si aggrappò allo sportello del veicolo a bordo del quale M fuggi e poi cadde a terra, circostanza che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, negò dopo avere ammesso la sottrazione. Le dichiarazioni del teste V sono ambigue e diverse da quelle di altri due testimoni. Il fatto contestato, dunque, va riqualificato nel reato di furto.

2.2. In relazione alle circostanze aggravanti, non è attendibile la dichiarazione della persona offesa circa la presenza nella sua borsetta offesa della somma di 7.500 euro che sarebbe stata dalla stessa incassata per la vendita di un'autovettura avvenuta due giorni prima. La recidiva reiterata, poi, è stata erroneamente applicata perché nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata riconosciuta alcuna forma di recidiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi generici, non consentiti o infondati.

2. La difesa ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.;
tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, F, Rv. 280027-04;
Sez. 4, n. 51525 del 7-(R 04/10/2018, M., Rv. 274191;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294;
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Le deduzioni difensive, dunque, potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale. Tuttavia, il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, F, Rv. 280027, non mass. sul punto). In realtà la difesa ha lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì - come si legge nel ricorso - una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali", quando peraltro si è proceduto con giudizio abbreviato. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, D S, Rv. 283370;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F, Rv. 273217;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, C, Rv. 271702;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, M, Rv. 265482). La Corte di appello, richiamando le puntuali, coerenti e concordanti dichiarazioni della persona offesa, dei testi V e M, che assistettero al fatto, ha evidenziato che tutti "hanno rappresentato che l'imputato, impossessatosi della borsa detenuta dalla persona offesa, esercitò violenza per fronteggiarne la reazione" e "hanno riferito dell'energia fisica estrinsecata dall'imputato contro la vittima per strapparle di mano la borsa ora per mettere in moto l'auto e avviare la marcia nonostante la parte lesa fosse aggrappata alla portiera". I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente riconosciuto la sussistenza del reato di rapina, poiché il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281;
in senso c:onforme v., ad es., Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558;
Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751;
Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776).
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