Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2022, n. 21308

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2022, n. 21308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21308
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASCIA CARMINE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 25/04/1960, difeso di fiducia dall'avv. A A;
avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore R G, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. M G, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di C F avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 (con riferimento alla detenzione e successiva cessione di 500 gr. di eroina), dalla quale è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste (ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.).

2. Il giudice di merito, in particolare, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero indizianti rese dal correo Ferrentino, circa l'intervenuto acquisto dello stupefacente da parte di F in quanto cedutogli da un albanese. In rapporto sinergico con l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria, per l'ordinanza impugnata, si è poi posta la condotta dell'incolpato consistente nell'intrattenere rapporti di natura illecita (emergenti dalle captate conversazioni) afferenti al commercio di stupefacenti non solo con la famiglia del detto albanese ma anche con De Risi, al quale, secondo la fati:ispecie contestata, avrebbe ceduto la metà dello stupefacente acquistato in forza di precedente accordo, e la moglie di questi, durante i periodi di detenzione del marito.

3. Avverso la prefata ordinanza C F ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso, al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nell'articolazione della censura, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e.), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e erronea applicazione dell'art. :314 del medesimo codice di rito oltre che mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione anche per travisamento della prova. In sintesi, il ricorrente, laddove non si limita a ripercorrere il giudizio di merito assolutorio oltre che a condurre un giudizio d'inattendibilità di Ferrentino, critica l'ordinanza nella parte in cui non spiegherebbe in maniera chiara i profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'equo indennizzo, ravvisandoli, peraltro, in una generica condotta illecita di F, in materia di stupefacenti, desunta dalle captate conversazioni ma non inerente al reato per il quale è stata applicata l'ordinanza cautelare. Lamenta poi, il ricorso, la mancata valutazione, ai fini del mantenimento della custodia cautelare, della condotta endoprocedimentale di F, in particolare i chiarimenti da lui resi in sede di interrogatorio circa i rapporti intercorsi con Ferrentino e De risi (pag. 7 del ricorso), nonostante specifica deduzione con l'istanza di riparazione.
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