Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2019, n. 09300

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2019, n. 09300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09300
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUKANOVIC DAVAD N. IL 02/02/1980 avverso la sentenza n. 6478/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 03/06/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. G V Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i che ha concluso per A-) »2, i- ) A ( Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per Cassazione

ZUKANOVIC

Davad avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che il 3.6.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, in composizione monocratica, il 7.6.2004 lo aveva condannato per concorso in riciclaggio contestato come commesso in epoca anteriore e prossima e antecedente il 13.12.1999. Deduce il ricorrente:

1. omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza d'appello;

2. violazione degli artt. 33 c.p.p. e 43 bis ord. Giud. Rileva che se è preclusa, perché non tempestivamente sollevata la questione in ordine la competenza collegiale, rimane però la questione dell'incompetenza funzionale del giudice onorario. Secondo la difesa la designazione del giudice era avvenuta al di là di ogni previsione normativa e tabellare e quindi sussisteva una situazione extra ordinem che finiva per incidere sulla capacità del giudice e costituiva dunque una nullità assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 47008/2010, che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria ex art. 10 L. n. 251 del 5 dicembre 2005, disposizione ostativa all'applicazione delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, il processo deve considerarsi pendente in grado d'appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado . Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 7.6.2004 e quindi il processo deve ritenersi pendente in appello in data anteriore all'entrata in vigore dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione. Deve aggiungersi che l'esclusione sancita dall'art. 10. L. n. 251/2005 non riguarda solo i termini fissati dall'art. 157 c.p., ivi comprese le modalità di computo, ma anche tutte le disposizioni che hanno come effetto una loro riduzione. Poiché nella vicenda in esame è ZUCANOVIC è stato ritenuto colpevole di riciclaggio, realizzato in epoca anteriore e prossima e antecedente il 13.12.1999, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 158 e 161 c.p., nella loro originaria formulazione, la prescrizione non si è ancora verificata poiché il termine massimo si esaurirebbe solo nel 2021. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento giuridico. ,,,-7"--- I L'art. 43 bis ord. Giud, comma 3, lett. b) prevede che, nell'assegnazione dei giudici onorari, debba essere seguito il criterio di non affidare agli stessi, nella materia penale, oltre che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. Deve comunque ricordarsi che questa Corte ha reiteratamente affermato che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis ord. giud., comma 3, lett. b), non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr. Cass.n. 1735 del 2015 Rv. 262019;
n. 20187 del 2004 Rv. 228363). Né, quand'anche il giudice professionale non fosse stato, nella specie, impedito o assente, ciò comporterebbe alcuna nullità, giacché la partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza di un tale presupposto , costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità, ne' può ricondursi alla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione dei collegi, che, per espressa disposizione dell'art.33 c.p.p., comma 2, non attengono alle menzionate condizioni (n. 46398 del 2017 Rv. 271388, n. 12409 del 2000 Rv. 218454). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi