Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 24235
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso [scritto al n. 17591/2017 R.G. proposto da P M, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. S T, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita 262, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TERNI, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona in data 6 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio dell'il. aprile 2018 dal Consigliere G T. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. S T per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione amministrativa regionale di Disciplina di Umbria e Marche (Co.re.cli) ha inflitto al notaio M P la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno e la pena pecuniaria di E 10,000,00, ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 28 della Legge notarile per avere ricevuto una donazione in cui erano intervenuti per il donante i figli di lui, in forza di procura che prevedeva solo la facoltà di accettare donazioni e non anche di farle. L'ha ritenuto inoltre responsabile della violazione dell'art. 8 del d. Igs. n. 122 del 2005, avendo il notaio ricevuto una vendita di una porzione di fabbricato in costruzione gravato da ipoteca senza che si fosse proceduto, contestualmente o anteriormente alla stipula dell'atto, alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per il frazionamento dell'ipoteca. La Corte d'appello di Ancona he respinto il reclamo del notaio P, rilevando, quanto alla prima contestazione, che il mandato in base al quale era stata ricevuta la donazione non prevedeva la facoltà di donare, ma attribuiva al mandatario solo la facoltà di ricevere donazioni, derivandone da ciò la violazione dell'art. 778 c.c., che sanziona con fa nullità il mandato «con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare ia persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione». La corte ha aggiunto che la nullità del mandato si estendeva alla donazione stipulata in esecuzione del mandato nullo. La corte di merito ha negato che vi fossero i presupposti per concedere le attenuanti ex art. 144 della legge notarile. Al riguardo essa ha rilevato che l'atto pubblico ripetitivo della donazione, posto in essere dagli eredi del donante, non poteva essere - 2 - valorizzato, in favore del professionista, «quale fattivo adoperarsi per eliminare le conseguenze dannose della violazione o quale riparazione del danno, poiché rlsulta(va) dal tenore dell'atto che le spese di stipula sono state poste a carico della parte donataria, così come a carico degli stipulanti sono stati posti gli oneri fiscali dell'atto pubblico», Quanto alla violazione dell'art. 8 del d. Igs_ n. 122 del 2005, la corte ha osservato che gli argomenti utilizzati dal notaio per limitare la rilevanza disciplinare del fatto, e cioè che l'ipoteca fu successivamente poi frazionata da altro notaio e che la tempestiva stipulazione dell'atto di trasferimento veniva incontro a un'esigenza dell'acquirente, interessato a pagare il saldo del prezzo mediante accollo della quota residua del mutuo secondo il successivo frazionamento, non giustificavano il riconoscimento delle attenuanti.
- ricorrente -
contro
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TERNI, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona in data 6 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio dell'il. aprile 2018 dal Consigliere G T. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. S T per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione amministrativa regionale di Disciplina di Umbria e Marche (Co.re.cli) ha inflitto al notaio M P la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno e la pena pecuniaria di E 10,000,00, ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 28 della Legge notarile per avere ricevuto una donazione in cui erano intervenuti per il donante i figli di lui, in forza di procura che prevedeva solo la facoltà di accettare donazioni e non anche di farle. L'ha ritenuto inoltre responsabile della violazione dell'art. 8 del d. Igs. n. 122 del 2005, avendo il notaio ricevuto una vendita di una porzione di fabbricato in costruzione gravato da ipoteca senza che si fosse proceduto, contestualmente o anteriormente alla stipula dell'atto, alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per il frazionamento dell'ipoteca. La Corte d'appello di Ancona he respinto il reclamo del notaio P, rilevando, quanto alla prima contestazione, che il mandato in base al quale era stata ricevuta la donazione non prevedeva la facoltà di donare, ma attribuiva al mandatario solo la facoltà di ricevere donazioni, derivandone da ciò la violazione dell'art. 778 c.c., che sanziona con fa nullità il mandato «con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare ia persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione». La corte ha aggiunto che la nullità del mandato si estendeva alla donazione stipulata in esecuzione del mandato nullo. La corte di merito ha negato che vi fossero i presupposti per concedere le attenuanti ex art. 144 della legge notarile. Al riguardo essa ha rilevato che l'atto pubblico ripetitivo della donazione, posto in essere dagli eredi del donante, non poteva essere - 2 - valorizzato, in favore del professionista, «quale fattivo adoperarsi per eliminare le conseguenze dannose della violazione o quale riparazione del danno, poiché rlsulta(va) dal tenore dell'atto che le spese di stipula sono state poste a carico della parte donataria, così come a carico degli stipulanti sono stati posti gli oneri fiscali dell'atto pubblico», Quanto alla violazione dell'art. 8 del d. Igs_ n. 122 del 2005, la corte ha osservato che gli argomenti utilizzati dal notaio per limitare la rilevanza disciplinare del fatto, e cioè che l'ipoteca fu successivamente poi frazionata da altro notaio e che la tempestiva stipulazione dell'atto di trasferimento veniva incontro a un'esigenza dell'acquirente, interessato a pagare il saldo del prezzo mediante accollo della quota residua del mutuo secondo il successivo frazionamento, non giustificavano il riconoscimento delle attenuanti.
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