Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39199

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39199
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di R G, nato ad Alba il 27/12/1979 e B C, nata in Romania il 02/10/1988, avverso la sentenza in data 10/12/2019 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato del capo 2) estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 26 marzo 2018 del Tribunale di Cuneo, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli art. 110 e 477-482 cod. pen. - falsificazione dei formulari con riferimento al produttore dei rifiuti - perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il residuo reato di violazione degli art. 110 e 484 cod. pen.

2. Il Procuratore generale ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all'assoluzione dal reato punito dagli art. 110, 477-482 cod. pen. Sostiene che al trasporto di rifiuti pericolosi commesso successivamente al 16 agosto 2011 si applica l'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua versione originaria e non in quella novellata nel 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Originariamente, il reato di trasporto di rifiuti pericolosi, senza formulario o con indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, era previsto dall'art. 52, comma 3, d.Igs. 5 febbraio 1997, n. 22, che prevedeva l'applicazione della pena di cui all'art. 483 cod. pen. L'abrogazione del d. Igs. n. 22 del 1997 ad opera del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 non ha inciso sul reato, poiché l'art. 258, comma 4;
così ha sostanzialmente ricalcato la norma preesistente, ribadendo l'applicazione della pena dell'art. 483 cod. pen. al fatto del trasporto illecito di rifiuti pericolosi. La norma è rimasta inalterata nella sua formulazione fino al 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del d. Igs. 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, con
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