Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2022, n. 11471

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2022, n. 11471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11471
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13383/2017 R.G. proposto da Azienda Agricola Penna in Teverina di Del Gallo Roccagiovine Laetitia s.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. R G, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in margine al ricorso.

- ricorrente -

contro

Consorzio di Bonifica Tevere Nera, rappresentato e difeso dall'Avv. G R, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 86, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 581/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 21/11/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal Consigliere dott. O D M. uditi gli Avv. R G e A G. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S D M, che ha concluso ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 20220, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DELLA CAUSA

Azienda Agricola Penna in Teverina di Del Gallo Roccagiovine Laetitia s.a.s. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 86/2015, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera aventi ad oggetto i contributi consortili per l'anno 2012. Il Consorzio resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Col primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, quarto comma, 7, quarto comma, 10, 11 e seg. del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, degli artt. 860 e 2967 cod. civ., degli artt. 7, 9, 10 19 e 20 della I. regionale 2004, n. 30, in relazione agli artt. 3, 23, 44 e 117 della Costituzione. La ricorrente deduce la superficialità dello scrutinio della Commissione tributaria regionale, disvelata dalle considerazioni non pertinenti rispetto all'oggetto del contendere e verosimilmente concernenti altri gravami in materia di contributi consortili ed insiste nel proporre un'interpretazione costituzionalmente orientata del novellato art. 20 della legge regionale cit. che accredita la conclusione che la imposizione dei contributi trovi sempre il proprio presupposto nel concreto beneficio fondiario arrecato al fondo gravato, altrimenti, si concretizzerebbe, in violazione dell'art. 117 della Costituzione, la illegittima istituzione di un nuovo tributo. Evidenzia, altresì, la presunzione semplice del beneficio fondiario per i terreni inclusi nel perimetro di contribuenza opera a condizione che « il Consorzio indichi una o più opere realizzate o realizzande alle quali sarà possibile ancorare il beneficio, individui il vantaggio da queste derivante e ponga i costi relativi a carico degli immobili specificamente avvantaggiati », onde mantenere la necessaria « correlazione tra il tributo e il vantaggio fondiario concreto che ne costituisce il presupposto », non essendo sufficiente ad invertire l'onere probatorio « (I)a mera ricomprensione dei beni all'interno del territorio sottoposto a contribuzione dall'Ente ». Deduce la ricorrente che siffatto beneficio non può essere « meramente teorico » e che « gli ultimi due capi della sentenza impugnata, ipotizzando soltanto l'esistenza di un beneficio fondiario, risultano palesemente violativi sia delle norme vigenti in materia di bonifica sia di quelle in materia di prova ».

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per apparenza della motivazione, omessa pronuncia e inosservanza degli artt. 112, 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla « dedotta illegittimità del criterio di assoggettamento a tributo », essendosi limitata alla tautologica « riepilogazione delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza », trascurando di verificare « il nesso causale tra l'asserito beneficio fondiario e le opere o attività consortili », sicché la relativa questione « è rimasta invero completamente ignorata », laddove affatto generiche sono le affermazioni dell'Ente relative alle « opere di presidio e manutentive », senza la individuazione del vantaggio in concreto arrecato ai fondi e senza la confutazione della eccezione della illegittimità del criterio di imposizione dei contributi all'intero comprensorio consortile, atteso che, in base alle disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, non ogni attività consortile legittima l'imposizione dei contributi e che la ratio della imposizione consiste nel vantaggio ricavato dai fondi gravati.

3. Con il terzo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2909 cod. civ. e all'art. 115 cod. proc. civ., considerato che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella inosservanza del giudicato esterno, pacifico e incontestato, costituito dalla sentenza n. 99/05/2007 resa inter partes dalla stessa Commissione, la quale, in esito all'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, aveva accertato la insussistenza dei benefici per i fondi litigiosi e dichiarato illegittima la imposizione dei contributi, seppure riferita ad annualità precedenti a quelle in questione, non avendo allegato l'Ente impositore, rispetto al ridetto giudicato, « alcun mutamento dello stato dei luoghi successivo alla suddetta pronuncia ».
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