Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/05/2013, n. 12123

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., tanto più ove venga in rilievo una ordinanza pronunziata dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/05/2013, n. 12123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12123
Data del deposito : 17 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20082/2011 proposto da:
YE AB ([...]) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZOGLIO Mirco, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
QUESTURA DI NOVARA, in persona del Questore in carica, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso il decreto n. Cron. 401/11 R.G. V.G. del GIUDICE DI PACE di NOVARA, depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott LIBERTINO ALBERTO RUSSO. PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
"1. - Il Giudice di pace di Novara ha convalidato il provvedimento del Questore di quella città in data 26 gennaio 2011 con cui è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera, in esecuzione di coevo decreto prefettizio di espulsione, del sig. BD YE, cittadino senegalese.
Il giudice ha osservato in particolare, con riferimento ai limiti posti alle modalità di rimpatrio dall'art. 7 della direttiva 2008/115 CE, che l'accompagnamento immediato dell'espulso si
giustificava, nella specie, per essere stata la sua richiesta di permesso di soggiorno respinta in quanto fraudolenta, come era dato ricavare dalla sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a carico del medesimo per il delitto di sostituzione di
persona.
2. - Il sig. YE ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. L'amministrazione intimata si è difesa con controricorso.
3. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge, si lamenta che il Giudice di pace non abbia motivato in ordine al concreto pericolo di fuga, che solo può giustificare l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero espulso per essersi trattenuto nel territorio dello Stato oltre i sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ai sensi del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5.
3.1. - Il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi