Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2020, n. 17700
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In tema di trattamento previdenziale del personale dell'Agensud transitato ad altra amministrazione, l'art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993, aggiunto dall'art. 9 del d.l. n. 32 del 1995, convertito nella l. n. 104 del 1995, che riconosce agli ex dipendenti dell'Agensud la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, non riguarda l'intero montante dei contributi eccedenti la riserva matematica costituita presso la gestione "ad quem" in assenza di disposizioni di legge che dispongano univocamente in tal senso; sicché l'espressione "restituizione" riferita ai "contributi versati" deve essere circoscritta al suo significato letterale di riconsegna alla persona interessata di quanto essa aveva dato in precedenza, che equivale a designare i contributi che, se pur materialmente posti a carico del datore di lavoro, gravano comunque sul lavoratore.
Sul provvedimento
Testo completo
: E T N E S E U L O B E T N 25 AGO 2020 E S E E ON 17700/20 AULA I G E R E T N E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 19395/2014 Cran. 17700SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 05/02/2020 Dott. ANTONIO MANNA. - - PU Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19395-2014 proposto da: domiciliata in ROMA, SPIEZIA FRANCA, elettivamente PIAZZA COLA DI RIENZO 691 presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BOER;
- ricorrente contro 2020 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in I.N.P.S. 424 persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO URSO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 3171/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2014 R.G.N. 7543/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO BOER;
FIORENTINO per delega udito 1'Avvocato GIUSEPPE verbale Avvocato EDOARDO URSO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 26.5.2014, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui AN PI aveva chiesto la restituzione, a titolo di eccedenza contributiva, dell'intero montante contributivo accantonato in suo favore presso l'INPS dall'Agensud e non utilizzabile in suo favore nel regime pensionistico INPDAP cui ella era stata assoggettata a seguito del proprio trasferimento presso il Ministero delle Attività Produttive e la conseguente ricongiunzione della posizione pensionistica. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la restituzione dei contributi versati prevista dall'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993, in favore del personale cessato dal servizio con Agensud dopo il 13.10.1993 e prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 32/1995 (conv. con I. n. 104/1995), concernesse non già l'intero montante dei contributi versati presso l'INPS, con i relativi frutti, ma soltanto la parte versata dal lavoratore assicurato. Avverso tali statuizioni AN PI ha ricorso per cassazione, deducendo un unico e articolato motivo di censura. L'INPS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993, e degli artt. 2 e 5, I. n. 29/1979, per avere la Corte di merito ritenuto che la restituzione dei contributi versati, di cui all'art. 14-bis, comma 4, cit., concernesse soltanto i contributi versati dal lavoratore e non invece l'intero 3 montante delle somme risultanti dalla contribuzione versata in suo favore da Agensud e dai frutti da essa prodotti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, la disposizione cit., secondo la quale «il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali», andrebbe letta insieme agli artt. 2, commi 2° e 3°, e 5, commi 2° e 3°, I. n. 25/1979, che, nel disciplinare l'istituto della ricongiunzione, stabiliscono che essa operi, rispettivamente, l'annullamento mediante della contribuzione versata da parte della gestione che ne è detentrice, il trasferimento alla gestione ricevente di una somma pari