Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2019, n. 12161

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2019, n. 12161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12161
Data del deposito : 19 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AH KH nato il [...] EL AO ME nato il [...] EL AO HA nato il [...] RA AB nato il [...] EZ AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

STEFANO TOCCI

Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato MASINI DARIO del foro di ROMA in difesa di: AH KH EL AO ME EL AO HA RA AB EZ AL Il difensore si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame in sede di rinvio - in seguito all'annullamento dell'ordinanza con cui aveva confermato le misure cautelari applicate a vari indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di pannelli solari nonché di concorso in furti pluriaggravati dei medesimi oggetti -, ha confermato le misura cautelare della custodia in carcere applicata a HA El OU cl. 1971, HA El OU cl. 1989, e la misura degli arresti domiciliari applicata ad LA OU, LI RE e ID HI, misure in seguito tutte sostituite con altre meno afflittive.

1.1. In riferimento alle ragioni dell'annullamento il Tribunale ha osservato che il giudice dell'ordinanza applicativa non aveva alcun motivo per ritenere che gli indagati non conoscessero la lingua italiana, potendo anzi presumere il contrario, dato che tutti da tempo risiedevano stabilmente in Italia, taluni di loro svolgendo anche l'attività di autisti. Ha sul punto specificato che l'aver costoro fatto uso, nelle conversazioni intercettate, della lingua del Paese di origine non è di rilievo, potendo spiegarsi come frutto di una scelta occasionale. Ha quindi concluso che non poteva configurarsi alcun dovere di traduzione dell'ordinanza cautelare al momento della sua emissione, con conseguente esclusione della nullità. Ha ancora aggiunto che non risulta se la traduzione sia stata disposta successivamente, una volta che al momento dell'interrogatorio di garanzia è emerso che gli indagati non conoscevano la lingua italiana. In assenza di poteri istruttori, ha ritenuto di non poter trarre alcuna conseguenza circa l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza che, peraltro, è vizio non sindacabile in sede di riesame.

1.2. Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che, nonostante siano state ipotizzate più associazioni, invero si è di fronte ad un'unica associazione a delinquere - come si può desumere dalla identità di modalità operative nel furto dei pannelli solari - legata da un rapporto di connessione teleologica con i plurimi furti pluriaggravati. La competenza si è pertanto radicata nel Tribunale di Livorno, perché in quel circondario e specificamente in Piombino, fu commesso il primo dei reati più gravi, quali sono appunto i furti pluriaggravati.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati..i> L'avv.to Dario Masini, difensore per tutti gli indagati, ha articolato più motivi con atti distinti, uno relativo soltanto alla posizione di ID FA e l'altro alla posizione degli altri assistiti, articolando più motivi comuni. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha specificato, per ciascun singolo ricorrente, le ragioni per le quali ha ritenuto che, al momento di emissione dell'ordinanza cautelare, non si poteva

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