Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/05/2022, n. 17337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/05/2022, n. 17337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17337
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12318-2021 proposto da: VOLTURINO WIND S.R.L., WIND INTERNATIONAL ITALY S.R.L., MARGHERITA S.R.L., HELVETIC WIND EOLO S.R.L., ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO (A.N.E.V.), DAUNIA WIND S.R.L., E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L., DOMITILLA ENERGIA S.R.L., ALA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

VIRGILIO

18, presso lo STUDIO GEROSA SOLLIMA e ASSOCIATI - studio dell'avvocato M R, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER LUIGI PELLEGRINO e FRANCO GAETANO SCOCA;
F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022

- ricorrenti -

contro

Data pubblicazione 27/05/2022 PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANGELO EMO

56, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELVINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA MARTINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7904/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), quale associazione di categoria fra imprese esercenti l’attività di produzione di elettricità da energia elettrica, nonché Daunia Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l., tutte imprese titolari di impianti alimentati dalla fonte eolica, in forza di titoli autorizzativi, e intestatarie di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, impugnarono innanzi al T.A.R. Puglia – Bari la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018 con cui la Provincia di Foggia aveva approvato il Regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, abrogando il Regolamento previsto per l’applicazione di una tassa annua. Il Tribunale adito rigettò il ricorso. Avverso detta sentenza proposero appello le originarie ricorrenti. Con sentenza di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12318/2021 data 10 dicembre 2020 n. 7904 della sezione quinta il Consiglio di Numero sezionale 163/2022Numero di raccolta generale 17337/2022 Stato rigettò l’appello. Data pubblicazione 27/05/2022 Osservò il giudice amministrativo, per quanto qui rileva, che, pur essendo i regolamenti in quanto fonti del diritto non soggetti ad onere motivazionale, doveva verificarsi se le prescrizioni contenute nelle disposizioni regolamentari non dessero luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari e che pertanto la Provincia di Foggia non era tenuta a dare puntualmente conto del percorso logico-argomentativo attraverso cui aveva trasfuso i criteri di cui all’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico, nella cifra costituente sintesi numerica, oltre che del criterio “dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla collettività”. Aggiunse che, a fronte dell’apprezzamento del criterio del “valore economico della disponibilità dell’area” proposto dalle appellanti nei termini del reale valore economico dell’area occupata, ben altro era il valore per costoro della disponibilità dell’area, considerato che l’occupazione del sottosuolo per il passaggio dei cavidotti era imprescindibile per l’esercizio della loro attività d’impresa, per cui la concessione di occupazione di suolo pubblico costituiva un asset essenziale per le imprese operanti nel settore. Osservò ancora che, premessa la distinzione fra soggetti occupanti che erogano pubblici servizi e soggetti che producono e trasportano energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non era configurabile uno sviamento di potere alla luce del principio solidaristico ricavabile dall’art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996 e delle esigenze di bilancio come parametro determinante la tariffa, specie in funzione degli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non era ravvisabile neanche la violazione del principio del legittimo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12318/2021 affidamento, essendo espressamente prevista negli atti concessori Numero sezionale 163/2022Numero di raccolta generale 17337/2022 la possibile riparametrazione delle modalità di calcolo del canone. Data pubblicazione 27/05/2022 Infine osservò che le prescrizioni sulla modalità di determinazione del canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico era aspetto del tutto estraneo alla disciplina di derivazione euro- unitaria e attinente piuttosto all’organizzazione dei servizi amministrativi, rimessa in via di principio all’autonomia del singolo Stato, e che il riferimento nel considerando 62 della direttiva 2009/28/Ce ai “costi di connessione” come “oggettivi, trasparenti e non discriminatori” riguardava il costo di accesso alla rete per il produttore di energia, onere ben diverso da quello del canone concessorio, del quale la normativa europea non si occupava. Hanno proposto ricorso per cassazione Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), Daunia Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 3, d. lgs. n. 446 del 1997. Osserva la parte ricorrente che il giudice amministrativo non ha verificato se la disposizione regolamentare impugnata fosse rispettosa dei puntuali e rigidi criteri previsti dall’art. 63 d. lgs. n. 446 del 1997, avendo limitato il proprio scrutinio a valutare che gli effetti della disposizione non fossero discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, con radicale stravolgimento delle norme di riferimento e negazione della tutela giurisdizionale. Aggiunge che risulta sovvertita anche la stessa essenza del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 rapporto sinallagmatico che caratterizza il canone per l’occupazione Numero di raccolta generale 17337/2022Data pubblicazione 27/05/2022 di spazi ed aree pubbliche posto che per la sua natura di corrispettivo il canone non è rimesso alla incondizionata discrezionalità dell’amministrazione o ad esigenze di bilancio, ma è ancorato ai richiamati puntuali e rigidi criteri fissati dal legislatore e che pertanto si è verificato un indebito rifiuto di erogare la piena tutela giurisdizionale. Il motivo è inammissibile. In materia di ricorso per
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