Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/03/2022, n. 9439
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Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
Sul provvedimento
Testo completo
09439/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO ARRICCHIMENTO Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - Ud. 02/02/2022 - CC Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - R.G.N. 29307/2019 Wear. 9439 Rep. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29307-2019 proposto da: ре IN AT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA, 82, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ER MARINELLI;
- ricorrente -
contro
ES AN AR, ES ER, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 555/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/07/2019;
1259 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Secondo quanto riferito nel ricorso, nel 2006 AD UE conferì a AN VA l'incarico di "riattivazione della procedura di denazionalizzazione" della proprietà di un suo immobile sito a Lubiana, secondo la legislazione introdotta dalla Slovenia che prevedeva la restituzione agli aventi diritto dei beni espropriati alla fine del secondo conflitto mondiale, ovvero, per i beni andati persi, l'erogazione di indennità risarcitorie stabilite dalla legge. L'incarico prevedeva che AN VA avrebbe curato l'intera procedura, e si sarebbe fatta carico delle spese legali. Dopo questi fatti AD UE venne a mancare. m 2. Nel 2013 gli eredi di AD UE (NA AR EG e ER EG) convennero dinanzi al Tribunale di Gorizia JA VA, assumendo che, quando ricevettero dall'Autorità slovena l'indennizzo loro dovuto, l'avvocato incaricato di seguire la procedura aveva prelevato da esso, e trattenuto, l'importo dovutogli a titolo di spese legali. Dedussero che JA VA, col contratto di cui sopra, a fronte del compenso ricevuto aveva garantito che si sarebbe accollata anche le spese legali della procedura, e chiesero la condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo, pari a circa 20.000 euro.
3. JA VA si costituì sollevando varie eccezioni di merito e, in comparsa conclusionale, contestò che gli attori fossero eredi di AD UE. Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Nel corso del giudizio JA VA morì, e la sua domanda venne coltivata dall'erede PA TI.
4. Con sentenza 27.6.2017 n. 240 il Tribunale di Gorizia accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalla soccombente.
5. Con sentenza 29.7.2019 n. 555 la Corte d'appello di Trieste rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) l'eccezione di "difetto di legittimazione attiva” (rectius, difetto di titolarità attiva del credito in capo agli attori) non è rilevabile d'ufficio, e doveva essere sollevata a pena di decadenza venti giorni prima dell'udienza di и prima comparizione, ex art. 167 c.p.c.;
л -) gli attori, invertendo nel corso del giudizio l'ordine delle domande da essi formulate (il risarcimento del danno in via principale, la restituzione dell'indebito in via subordinata) non fossero incorsi in alcuna inammissibile mutatio libelli, -) PA TI, quale erede di JA VA, doveva rispondere dei debiti di quest'ultima, ivi compreso quello scaturente dalla violazione dell'obbligo, contrattualmente assunto, di farsi carico delle spese della procedura di denazionalizzazione.
6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per